IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/89/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive  98/78/CE,
2002/87/CE,  2006/48/CE  e  2009/138/CE,  per  quanto   concerne   la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti  a  un
conglomerato finanziario; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  142,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/87/CE  relativa   alla   vigilanza
supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione  e
sulle  imprese  di  investimento  appartenenti  ad  un   conglomerato
finanziario; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto il codice delle assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico, con il Ministro della giustizia  e  con  il
Ministro degli affari esteri; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: 
      «b-bis)  codice  delle  assicurazioni   private,   di   seguito
denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  e
successive modificazioni; 
      b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui alle lettere da
a) a b-bis) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti
autorita' di vigilanza;»; 
    b) alla lettera e) le parole:  «del  codice  delle  assicurazioni
private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»; 
    c) la lettera  g)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «g)  impresa
regolamentata: una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa  di
riassicurazione, un'impresa di investimento, una societa' di gestione
patrimoniale o un gestore di FIA autorizzati in Italia o in un  altro
Paese dell'Unione europea;»; 
    d) dopo la lettera h), e' inserita la seguente:  «h-bis)  gestore
di fondi di investimento  alternativi:  la  societa'  autorizzata  ai
sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno  Stato  dell'UE  diverso
dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o  piu'  FIA
(gestore di FIA UE o GEFIA UE)  ovvero  la  societa'  autorizzata  ai
sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale  in  uno  Stato  non
appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione  di  uno  o
piu' FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non UE);»; 
    e) dopo la lettera h-bis, e' inserita la seguente:  «h-ter)  FIA:
gli organismi collettivi  del  risparmio  rientranti  nell'ambito  di
applicazione della direttiva 2011/61/UE;»; 
    f) alla lettera i), le parole: «del  codice  delle  assicurazioni
private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»; 
    g) la lettera l) e' soppressa; 
    h) alla lettera m) sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) una banca;  una
societa' che esercita, in via esclusiva o prevalente  l'attivita'  di
assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla
Banca  d'Italia  ovvero  una  o   piu'   delle   attivita'   previste
dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2) a 12), TUB o altre
attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15) della medesima
lettera dell'articolo 1, comma 2, TUB; un istituto di pagamento;  una
societa' strumentale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), TUB
(settore bancario);»; 
      2) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3)  un'impresa  di
investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del  26  giugno  2013
(settore servizi di investimento);»; 
      3) il numero 4) e' abrogato; 
    i) la lettera q) e' sostituita dalla seguente: «q) impresa madre:
un'impresa che controlla un'altra impresa;»; 
    l) alla lettera r), le parole da: «ai sensi dell'articolo 26»  a:
«private» sono soppresse; 
    m) alla lettera s), e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona;»; 
    n)  dopo  la  lettera  s),  e'  inserita  la  seguente:   «s-bis)
partecipazione qualificata: la partecipazione di cui all'articolo  19
del TUB, all'articolo 15 del TUF, all'articolo 68 del CAP;»; 
    o) alla lettera t), sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse»; 
    p)  dopo  la  lettera  t),  e'  inserita  la  seguente:   «t-bis)
controllo: la relazione di cui all'articolo 23 del TUB,  all'articolo
72 del CAP;»; 
    q) la lettera  u)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «u)  stretti
legami: i  legami  tra  due  o  piu'  persone  fisiche  o  giuridiche
consistenti in una partecipazione,  un  legame  di  controllo  o  una
situazione nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche  siano
legate in modo  duraturo  a  una  stessa  persona  da  un  legame  di
controllo;»; 
    r) la lettera z) e'  sostituita  dalla  seguente:  «z)  autorita'
competenti: le autorita'  nazionali  dei  Paesi  dell'Unione  europea
preposte, in forza di  legge  o  regolamento,  all'  esercizio  della
vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione  o
riassicurazione, sulle imprese di  investimento,  sulle  societa'  di
gestione  patrimoniale  o  sui  gestori   di   fondi   d'investimento
alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo;»; 
    s) alla lettera aa),  numero  1),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «in particolare sulla capogruppo di un settore»; 
    t) alla lettera dd), le parole: «per le  imprese  appartenenti  a
uno stesso conglomerato finanziario» sono soppresse; 
    u) alla lettera dd), dopo la parola: «conglomerato», e'  inserita
la seguente: «finanziario». 
  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio  2005  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la parola:  «regolamentate»,  le  parole:  «e
non» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Fatte  salve
le norme settoriali in materia di vigilanza, le autorita'  competenti
assicurano, nei limiti e nei modi previsti dal presente  decreto,  la
vigilanza  supplementare   sulle   imprese   regolamentate   di   cui
all'articolo 1, lettera g).»; 
    c) al comma 4 le  parole:  «d),  ed  e)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a), nn. 2) e 3), o b), nn. 2) e 3).». 
  3. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, dopo  la  parola:  «Nozione»  sono  inserite  le
seguenti: «e identificazione»; 
    b) al comma 1, alinea, le parole: «ai fini del presente  decreto»
sono soppresse; 
    c) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata: 
        1) questa  sia  un'impresa  madre  di  un'altra  impresa  del
settore finanziario, oppure un'impresa che detiene una partecipazione
in altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa legata  a
un'impresa del settore finanziario  da  una  relazione  che  comporti
l'assoggettamento  a  direzione  unitaria  in  virtu'  di  accordi  o
clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione
e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone; 
        2) almeno una delle imprese  del  gruppo  operi  nel  settore
assicurativo e almeno una operi nel settore bancario  o  nel  settore
dei servizi di investimento; 
        3) le attivita' consolidate o  aggregate  delle  imprese  del
gruppo  che  operano  nel  settore  assicurativo   e   le   attivita'
consolidate  o  aggregate  delle  imprese  che  operano  nel  settore
bancario e nel settore  dei  servizi  d'investimento  siano  entrambe
significative, ai sensi dei commi 3 e 4;  a  tali  fini,  il  settore
bancario e  quello  dei  servizi  di  investimento  sono  considerati
congiuntamente;»; 
    d) al comma 1, le lettere b), c), d) ed e) sono sostituite  dalla
seguente: 
      «b)  qualora  a  capo  del  gruppo  non   vi   sia   un'impresa
regolamentata: 
        1) le attivita' del gruppo  si  svolgano  principalmente  nel
settore finanziario, ai sensi del comma 2; 
        2) almeno una delle imprese  del  gruppo  operi  nel  settore
assicurativo e almeno una operi nel settore bancario  o  nel  settore
dei servizi di investimento; 
        3) le attivita' consolidate o  aggregate  delle  imprese  del
gruppo  che  operano  nel  settore  assicurativo   e   le   attivita'
consolidate  o  aggregate  delle  imprese  che  operano  nel  settore
bancario e nel settore  dei  servizi  d'investimento  siano  entrambe
significative, ai sensi dei commi 3 e 4;  a  tali  fini,  il  settore
bancario e  quello  dei  servizi  di  investimento  sono  considerati
congiuntamente;»; 
    e) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis) Le autorita'
competenti   che   hanno   autorizzato   le   imprese   regolamentate
appartenenti al gruppo collaborano strettamente tra loro al  fine  di
stabilire se il gruppo costituisce un  conglomerato  finanziario.  In
particolare,  se  un'autorita'  competente  ritiene  che   un'impresa
regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe
costituire  un  conglomerato  finanziario  non  ancora   individuato,
comunica   tale   circostanza   alle   altre   autorita'   competenti
interessate.»; 
    f) al comma 2, la parola: «c)» e' sostituita dalle seguenti: «b),
n. 1)»; 
    g) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Si  considerano
significative, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b),
n. 3), le attivita' svolte nei diversi  settori  finanziari  se,  per
ciascun settore finanziario, il valore  medio  del  rapporto  tra  il
totale dello stato patrimoniale di  quel  settore  finanziario  e  il
totale dello stato patrimoniale delle  imprese  di  tutti  i  settori
finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto tra i  requisiti  di
solvibilita'  del  medesimo   settore   finanziario,   calcolati   in
conformita' delle  pertinenti  norme  settoriali,  e  il  totale  dei
requisiti di solvibilita' delle imprese di tutti i settori finanziari
appartenenti al gruppo e' superiore al 10 per cento.»; 
    h) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le attivita' svolte
nei diversi settori finanziari si presumono  significative  ai  sensi
del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), anche  nel  caso
in cui il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario  di
minori dimensioni del gruppo sia superiore a 6 miliardi di euro.»; 
    i) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis. Ai fini del presente articolo il settore finanziario di
minori dimensioni e il settore  finanziario  piu'  importante  di  un
conglomerato finanziario sono, rispettivamente,  il  settore  con  il
valore medio piu' basso e quello con il valore medio piu' elevato  ai
sensi del comma 3. 
      4-ter. Le societa' di gestione  patrimoniale  e  i  gestori  di
fondi di investimento alternativi si  aggiungono  al  settore  a  cui
appartengono all'interno  del  gruppo;  ove  non  appartengano  a  un
settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.» 
    l)  il  comma  6  e'  sostituito  dal  seguente:  «6.   Ai   fini
dell'applicazione dei commi 2 e 3, le autorita' competenti  rilevanti
possono, di comune accordo  e  in  casi  eccezionali,  sostituire  il
criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il  parametro
della struttura dei  redditi  o  con  quello  delle  attivita'  fuori
bilancio o con entrambi  o  anche  aggiungere  uno  o  entrambi  tali
parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai
fini della vigilanza supplementare.»; 
    m) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis. Ai fini dell'applicazione  dei  commi  3,  4  e  5,  le
autorita' competenti rilevanti, di comune accordo, possono: 
        a)  escludere  un'impresa  dal  calcolo  dei   requisiti   di
adeguatezza patrimoniale supplementare nei casi di  cui  all'articolo
7, comma 4; nei casi di cui alla lettera a) della stessa disposizione
l'esenzione non puo' essere concessa qualora le  autorita'  ritengano
che l'impresa ha stabilito la sede in uno Stato  extracomunitario  al
fine  di  eludere  la  regolamentazione  a   cui   sarebbe   soggetta
nell'Unione europea; 
        b) al fine di  evitare  bruschi  cambiamenti  del  regime  di
vigilanza, identificare il conglomerato purche' le soglie di  cui  ai
commi 2, 3 e 4 siano state superate per  3  anni  consecutivi  oppure
indipendentemente da detto requisito temporale qualora  la  struttura
del gruppo subisca modifiche significative; 
        c) escludere una o piu' partecipazioni nel settore di  minori
dimensioni   ove   tali    partecipazioni    siano    decisive    per
l'identificazione di un conglomerato finanziario e,  considerate  nel
loro insieme, siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi
della vigilanza supplementare. 
      6-ter.  Qualora   sia   stato   individuato   un   conglomerato
finanziario ai sensi dei commi 2, 3 e 4, le decisioni di cui al comma
6-bis sono adottate su proposta del coordinatore del conglomerato. 
      6-quater. Al fine di evitare bruschi cambiamenti di regime  per
i conglomerati gia' soggetti a vigilanza supplementare, nel  caso  in
cui i rapporti  indicati  ai  commi  2  e  3  scendano  al  di  sotto
rispettivamente del 40 per cento o del 10 per cento, si applicano per
i tre anni successivi coefficienti ridotti rispettivamente pari al 35
per cento e all'8 per cento. Analogamente, se il totale  dello  stato
patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del  gruppo
scende al di sotto di 6 miliardi di euro si applica per  i  tre  anni
successivi una soglia inferiore, pari a 5 miliardi di euro. 
      6-quinquies.  Il  coordinatore,  con  l'accordo   delle   altre
autorita' competenti rilevanti, puo', durante il periodo  di  cui  al
comma 6-quater, non applicare i coefficienti o l'importo ridotti. 
      6-sexies.  Le  autorita'  competenti,   tenendo   conto   degli
orientamenti del Comitato  congiunto,  riesaminano  con  periodicita'
annuale la situazione dei gruppi alla luce dei  criteri  quantitativi
enunciati nel presente articolo.». 
  4. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Esonero   del
conglomerato finanziario dalla vigilanza supplementare»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Le  autorita'  competenti  rilevanti  possono,  di  comune
accordo,  esonerare  un  gruppo  dall'ambito  di  applicazione  della
vigilanza  supplementare  stabilita  dal  presente   decreto   ovvero
dall'applicazione dei soli articoli 8, 9 o 10, ove  ricorra  uno  dei
seguenti casi: 
        a) l'attivita' esercitata nei diversi settori  finanziari  e'
significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ma non dell'articolo
3, comma 3; 
        b) l'attivita' esercitata nei diversi settori  finanziari  e'
significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  ma  il  settore  di
minori  dimensioni  presenta  un  totale  dello  stato   patrimoniale
inferiore a 6 miliardi di euro.»; 
        c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le esenzioni di
cui al comma 1 sono disposte  dalle  autorita'  competenti  rilevanti
qualora esse ritengano, di comune accordo, che  l'applicazione  della
vigilanza supplementare o delle disposizioni richiamate  al  comma  1
non sia necessaria oppure sia inopportuna o fuorviante rispetto  agli
obiettivi della vigilanza supplementare.»; 
        d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le esenzioni di
cui ai commi 1 e 2 sono notificate alle  altre  autorita'  competenti
interessate e, salvo circostanze  eccezionali,  sono  rese  pubbliche
dalle autorita' competenti che le hanno adottate.»; 
        e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:  «4.  Le  autorita'
competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato  congiunto,
riesaminano  con  periodicita'   annuale   i   casi   di   esclusione
dall'applicazione della vigilanza supplementare.». 
  5. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera b), numero 6), dopo le parole: «in cui» e'
inserita la seguente: «un»; 
    b) al comma 4, dopo la parola:  «articolo»,  la  parola:  «4»  e'
sostituita dalla seguente: «3»; 
    c) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
coordinatore informa  altresi'  le  autorita'  competenti  che  hanno
autorizzato le  imprese  regolamentate  appartenenti  al  gruppo,  le
autorita' competenti dello Stato membro  nel  quale  la  societa'  di
partecipazione finanziaria mista ha la sua sede  principale,  nonche'
il comitato congiunto.»; 
    d)  al  comma  5,  le  parole:  «possono,  mediante  accordi   di
coordinamento e sentito» sono sostituite dalle seguenti: «possono, di
comune accordo e consultato»; 
    e) al comma 7,  dopo  la  parola:  «compiti»,  sono  inserite  le
seguenti: «necessari per l'esercizio della vigilanza supplementare»; 
    f) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
      «9-bis. Le autorita' competenti rilevanti, tenendo conto  degli
orientamenti del comitato congiunto, collaborano fra loro  e  con  le
autorita' dei Paesi terzi e  agevolano  l'esercizio  della  vigilanza
supplementare tramite: 
        a) i collegi di supervisori  istituiti  in  base  alle  norme
settoriali, eventualmente integrati su richiesta del coordinatore  in
qualita' di autorita' di vigilanza consolidata bancaria o del  gruppo
assicurativo; 
        b) gli accordi di  coordinamento  di  cui  al  comma  7,  che
formano  parte   separata   degli   accordi   di   collaborazione   e
coordinamento definiti ai sensi delle norme settoriali.». 
  6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, prima delle parole: «ai fini»,  sono  inserite  le
seguenti: «Fatte salve le rispettive responsabilita'  definite  dalle
norme settoriali,»; 
    b) al comma 3, la lettera a) e' sostituita  dalla  seguente:  «a)
l'identificazione   della   forma   giuridica   e   della   struttura
organizzativa  e  di  governo  societario  del  gruppo,  ivi  inclusa
l'individuazione di tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie
non regolamentate  e  le  succursali  significative  appartenenti  al
conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate  a
livello  dell'impresa  madre  capogruppo,  nonche'  delle   autorita'
competenti delle imprese regolamentate del gruppo;». 
  7. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Adeguatezza
patrimoniale supplementare»; 
    b) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le
seguenti: «Fatte salve le norme settoriali in materia di  adeguatezza
patrimoniale,»; 
    c) al comma  2,  dopo  le  parole:  «settore  finanziario»,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti:  «e  le  societa'  di  partecipazione
finanziaria mista»; 
    d)  al  comma  4,  le  parole  da:  «previa»  a:  «urgenza»  sono
soppresse; 
    e) al comma 4, lettera c), e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «in tal caso, salvo situazioni di urgenza,  l'esclusione  e'
decisa  dal  coordinatore  sentite  le  altre  autorita'   competenti
rilevanti;»; 
    f) al comma  5,  le  parole:  «stabiliscono,  mediante  specifici
accordi di coordinamento,» sono sostituite dalle  seguenti:  «possono
stabilire, di comune accordo,»; 
    g) dopo il comma 6, e' aggiunto  il  seguente:  «6-bis.  Ai  fini
della verifica  dell'adeguatezza  patrimoniale  supplementare  di  un
conglomerato  finanziario,  qualora   si   applichi   il   metodo   1
(consolidamento contabile) di cui all'allegato, i fondi  propri  e  i
requisiti di solvibilita' delle imprese  del  gruppo  sono  calcolati
sulla base delle rispettive norme settoriali in materia  di  forma  e
ambito del consolidamento. Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione
e aggregazione), di cui all'allegato, il calcolo  tiene  conto  della
quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o
indirettamente dall'impresa madre o da  un'impresa  che  detiene  una
partecipazione in un'altra impresa del gruppo.». 
  8. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le
seguenti: «Fatte salve le norme settoriali,»; 
    b)  al  comma  4,  le  parole:  «mediante  specifici  accordi  di
coordinamento, possono» sono sostituite dalle seguenti:  «possono  di
comune accordo»; 
    c) al comma 4, dopo la parola: «quantitativi»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero adottare altre misure»; 
    d) al comma 7, dopo la parola:  «2002/87/CE»,  sono  inserite  le
seguenti: «e successive modificazioni,»; 
    e) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Le autorita'
competenti  applicano  il  presente  articolo  tenendo  conto   degli
orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM  e  dall'AEAP  tramite  il
comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione
della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei  rischi  delle
imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza
degli strumenti di vigilanza previsti dal presente  articolo  con  le
corrispondenti  previsioni  delle  norme  settoriali   nella   stessa
materia, anche con riferimento alle partecipazioni  del  conglomerato
finanziario.». 
  9. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le
seguenti: «Fatte salve le norme settoriali,»; 
    b) il comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  Al  fine  di
conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, le autorita'  di
vigilanza competenti rilevanti possono, di  comune  accordo,  fissare
limiti quantitativi o requisiti  qualitativi  ovvero  adottare  altre
misure che  permettano  di  conseguire  gli  obiettivi  di  vigilanza
supplementare  riguardo  alle  operazioni  intragruppo   di   imprese
regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.»; 
    c) al comma 8, dopo la parola:  «2002/87/CE»,  sono  inserite  le
seguenti: «e successive modificazioni,»; 
    d) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Le autorita'
competenti  applicano  il  presente  articolo  tenendo  conto   degli
orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM  e  dall'AEAP  tramite  il
comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione
della vigilanza  supplementare  sulle  operazioni  intragruppo  delle
imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza
degli strumenti di vigilanza previsti dal presente  articolo  con  le
corrispondenti  previsioni  delle  norme  settoriali   nella   stessa
materia, anche con riferimento alle partecipazioni  del  conglomerato
finanziario.». 
  10. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, dopo  la  parola:  «interni»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e procedure di gestione del rischio.»; 
    b) al comma 4, prima delle parole: «sono istituiti» sono inserite
le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, comma 2,»; 
    c) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. Le imprese regolamentate  incluse  in  un  conglomerato
finanziario  forniscono  periodicamente  alle  autorita'   competenti
informazioni circa la propria forma giuridica e struttura di  governo
societario e organizzativa a  livello  di  conglomerato  finanziario,
anche con riferimento alle imprese figlie non  regolamentate  e  alle
succursali o sedi secondarie significative. 
      5-ter.  Le  imprese   regolamentate   facenti   parte   di   un
conglomerato  finanziario  pubblicano  annualmente,  nell'informativa
pubblica di bilancio, una descrizione della propria forma  giuridica,
struttura di governo societario e organizzativa. 
      5-quater.  Le  autorita'  competenti  applicano   il   presente
articolo  tenendo  conto   degli   orientamenti   emanati   dall'ABE,
dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato  congiunto,  al  fine  di
assicurare la convergente applicazione della vigilanza  supplementare
sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del
rischio, nonche' la coerenza con i processi di revisione di vigilanza
previsti  dalle  norme  settoriali,  anche   con   riferimento   alle
partecipazioni del conglomerato finanziario. 
      5-quinquies. Qualora il coordinatore svolga prove di stress sui
conglomerati finanziari, le autorita' competenti rilevanti  cooperano
a tal fine con il coordinatore.  Nello  svolgimento  delle  prove  di
stress il coordinatore tiene conto degli eventuali  orientamenti  del
comitato congiunto e comunica a quest'ultimo i risultati.». 
  11. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  I  soggetti  che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le
societa' di  partecipazione  finanziaria  mista  devono  possedere  i
requisiti di onorabilita' e  professionalita'  determinati  ai  sensi
delle norme settoriali applicabili al settore di maggiori  dimensioni
del conglomerato finanziario.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Il  difetto  dei
requisiti determina la decadenza dall'ufficio secondo quanto previsto
dalle norme settoriali applicabili ai sensi del comma 1. In  caso  di
inerzia, la  decadenza  e'  pronunciata  dal  coordinatore  nei  modi
previsti dalle norme settoriali.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Si  applicano  le
cause di sospensione temporanea dalla  carica  previste  dalle  norme
settoriali di cui al comma 1. La sospensione  e'  dichiarata  con  le
modalita' indicate nel comma 2.». 
  12. All'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)  i
provvedimenti di cui all'articolo 53, comma 3, del TUB,  all'articolo
7 del TUF, all'articolo 188, comma 1, e all'articolo 191 del CAP;»; 
    b) al comma 1, dopo la  lettera  a),  e'  inserita  la  seguente:
«a-bis) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo I Sezioni I,  II
e III e Capo II del TUB;»; 
    c)  la  lettera  c)  e'  sostituita   dalla   seguente:   «c)   i
provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III, e  dal  Titolo  XVI,
Capi I, II, III, IV e VII del CAP.»; 
    d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei confronti delle
societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia, i
provvedimenti di cui al  comma  1,  lettere  da  a-bis)  a  c),  sono
disposti o proposti dal coordinatore nei modi  previsti  dalle  norme
settoriali.»; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per  le  specifiche
finalita' di questo articolo, il coordinatore e  le  altre  autorita'
competenti interessate coordinano la loro  attivita'  anche,  se  del
caso, con specifici accordi.». 
  13. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, prima delle parole: «le autorita'», sono  inserite
le seguenti: «Ferme restando le norme settoriali  sulla  cooperazione
con autorita' di Stati non appartenenti all'Unione europea,»; 
    b) al comma 6, le parole: «sono comunicati» sono sostituite dalle
seguenti: «e' comunicato». 
  14. All'allegato del decreto legislativo 30 maggio  2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le lettere C) e D) sono sostituite dalla seguente:
«C)  Combinazione  di  metodi.  Le   autorita'   competenti   possono
consentire una combinazione dei metodi A) e B).». 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              La direttiva 2011/89/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 16 novembre 2011, che modifica  le  direttive
          98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE  per  quanto
          concerne   la   vigilanza   supplementare   sulle   imprese
          finanziarie  appartenenti  a  un  conglomerato  finanziario
          Testo rilevante ai fini del SEE e' pubblicata  nella  GU  L
          326 dell' 8.12.2011. 
              La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione  europea)  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3. 
              La legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2013) e' pubblicata nella Gazz. Uff.  20  agosto  2013,  n.
          194. 
              Il  decreto  legislativo  30  maggio   2005,   n.   142
          (Attuazione  della  direttiva  2002/87/CE   relativa   alla
          vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese
          di  assicurazione   e   sulle   imprese   di   investimento
          appartenenti  ad  un  conglomerato   finanziario,   nonche'
          all'istituto della consultazione  preliminare  in  tema  di
          assicurazioni) e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  25  luglio
          2005, n. 171, S.O. 
              Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
          unico delle leggi in  materia  bancaria  e  creditizia)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O. 
              Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
          delle assicurazioni private) e' pubblicato nella Gazz.  Uff
          13 ottobre 2005, n. 239, S.O. 
              Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  26
          marzo 1998, n. 71, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  1  del
          citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) testo unico bancario, di seguito  denominato  TUB:
          il  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive modificazioni; 
                b) testo unico della finanza, di  seguito  denominato
          TUF: il decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive modificazioni; 
                b-bis) codice delle assicurazioni private, di seguito
          denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, e successive modificazioni; 
                b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui  alle
          lettere da a)  a  b-bis)  e  le  relative  disposizioni  di
          attuazione delle competenti autorita' di vigilanza; 
                c) banca: l'impresa di cui all'articolo 1,  comma  1,
          lettera b), del TUB; 
                d)  istituto  di  moneta  elettronica,   di   seguito
          denominato IMEL: l'impresa di cui all'articolo 1, comma  2,
          lettera h-bis), del TUB; 
                e) impresa di  assicurazione:  l'impresa  autorizzata
          all'esercizio   dell'attivita'   assicurativa   ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del CAP; 
                f)  imprese  di  investimento:  le  imprese  di   cui
          all'articolo 1, comma 1, lettera h), del TUF; 
                ff-bis) «SEVIF»:  il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                  1) «ABE»: Autorita' bancaria europea, istituita con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  2) «AEAP»: Autorita' europea delle assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  3)  «AESFEM»:  Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                  4)  «Comitato  congiunto»:  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  5)  «CERS»:  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                  6) «Autorita' di vigilanza degli Stati membri»:  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010. 
                g) impresa regolamentata: una  banca,  un'impresa  di
          assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di
          investimento, una societa' di gestione  patrimoniale  o  un
          gestore di FIA autorizzati in Italia o in  un  altro  Paese
          dell'Unione europea; 
                h) societa' di gestione patrimoniale: le societa'  di
          gestione di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettere  o)  e
          o-bis), del TUF; 
                h-bis) gestore di fondi di investimento  alternativi:
          la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE
          in uno Stato  dell'UE  diverso  dall'Italia,  che  esercita
          l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA (gestore  di  FIA
          UE o GEFIA UE) ovvero  la  societa'  autorizzata  ai  sensi
          della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non
          appartenente all'UE, che esercita l'attivita'  di  gestione
          di uno o piu' FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non UE); 
                h-ter) FIA: gli organismi  collettivi  del  risparmio
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
                i)  impresa  di  riassicurazione:  un'impresa,   come
          definita dall'articolo 1, comma 1, lettera cc) del CAP; 
              l) [Soppressa]; 
                m) settore finanziario: il settore composto di una  o
          piu' delle seguenti imprese: 
              1)  una  banca;  una  societa'  che  esercita,  in  via
          esclusiva  o  prevalente  l'attivita'  di   assunzione   di
          partecipazioni aventi  le  caratteristiche  indicate  dalla
          Banca d'Italia ovvero una o piu' delle  attivita'  previste
          dall'articolo 1, comma 2, lettera f) numeri da  2)  a  12),
          TUB o altre attivita' finanziarie  previste  ai  sensi  del
          numero 15) della medesima lettera dell'articolo 1, comma 2,
          TUB; un istituto di pagamento; una societa' strumentale  di
          cui all'articolo 59, comma  1,  lettera  c),  TUB  (settore
          bancario); 
              2)   un'impresa   di   assicurazione,   un'impresa   di
          riassicurazione   o   una   societa'   di    partecipazione
          assicurativa (settore assicurativo); 
              3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4,
          n. 2), del regolamento  (UE)  n.  575/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (settore servizi
          di investimento); 
              4) [Abrogato]; 
                n) conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che
          soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3; 
                o) settore finanziario  di  maggiori  dimensioni:  il
          settore  finanziario   all'interno   di   un   conglomerato
          finanziario con il valore  medio  di  cui  all'articolo  3,
          comma 3, piu' elevato; ai  fini  di  tale  valutazione,  il
          settore bancario e quello dei servizi di investimento  sono
          considerati congiuntamente; 
                p)  settore  finanziario  di  minori  dimensioni:  il
          settore  finanziario   all'interno   di   un   conglomerato
          finanziario con il valore  medio  di  cui  all'articolo  3,
          comma 3, meno elevato; ai  fini  di  tale  valutazione,  il
          settore bancario e quello dei servizi di investimento  sono
          considerati congiuntamente; 
                q) impresa madre: un'impresa che  controlla  un'altra
          impresa; 
                r) impresa figlia: un'impresa soggetta  al  controllo
          di un'altra impresa; tutte le  imprese  figlie  di  imprese
          figlie   sono   parimenti   considerate   imprese    figlie
          dell'impresa madre che e' a capo di tali imprese; 
                s) partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da
          titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando
          una situazione di legame durevole con esse, sono  destinati
          a sviluppare l'attivita' del partecipante. Si  ha  comunque
          partecipazione  quando  un  soggetto  e',  direttamente   o
          tramite un legame di controllo, titolare di  almeno  il  20
          per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa. 
              Sono  comprese  le  partecipazioni  possedute  per   il
          tramite di societa' controllate, di societa'  fiduciarie  o
          per interposta persona; 
                s-bis) partecipazione qualificata: la  partecipazione
          di cui all'articolo 19 del TUB, all'articolo  15  del  TUF,
          all'articolo 68 del CAP; 
                t) gruppo:  un  insieme  di  imprese  composto  dalla
          impresa madre, dalle imprese figlie e dalle societa' in cui
          l'impresa  madre  o  le  imprese   figlie   detengono   una
          partecipazione, nonche' dalle imprese soggette a  direzione
          unitaria in virtu' di accordi o clausole  statutarie  e  da
          quelle in cui gli organi di  amministrazione,  direzione  e
          controllo  sono  costituiti  in  maggioranza  dalle  stesse
          persone, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse; 
                t-bis) controllo: la relazione di cui all'articolo 23
          del TUB, all'articolo 72 del CAP; 
                u) stretti legami: i legami tra due  o  piu'  persone
          fisiche o giuridiche consistenti in una partecipazione,  un
          legame di controllo o una situazione nella quale due o piu'
          persone fisiche o giuridiche siano legate in modo  duraturo
          a una stessa persona da un legame di controllo; 
                v)  societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista:
          un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata,  che
          insieme con le sue imprese figlie, di cui  almeno  una  sia
          un'impresa regolamentata con  sede  principale  nell'Unione
          europea, e con altre imprese  costituisca  un  conglomerato
          finanziario; 
                z) autorita' competenti: le autorita'  nazionali  dei
          Paesi dell'Unione europea preposte, in  forza  di  legge  o
          regolamento, all'esercizio della  vigilanza  sulle  banche,
          sugli   IMEL,   sulle   imprese    di    assicurazione    o
          riassicurazione,  sulle  imprese  di  investimento,   sulle
          societa' di gestione patrimoniale o sui  gestori  di  fondi
          d'investimento  alternativi,  sia  a  livello  di   singola
          impresa che di gruppo; 
                aa) autorita' competenti rilevanti: 
                  1) le autorita' competenti  dei  Paesi  dell'Unione
          europea preposte all'esercizio della vigilanza settoriale a
          livello  di  gruppo  su  qualsiasi  impresa   regolamentata
          appartenente ad un conglomerato finanziario in  particolare
          sulla capogruppo di un settore; 
                  2) il coordinatore se diverso  dalle  autorita'  di
          cui al numero 1; 
                  3) le altre autorita'  competenti  interessate,  se
          ritenuto necessario dalle autorita' di cui ai numeri 1 e 2;
          queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di
          mercato delle imprese  regolamentate  del  conglomerato  in
          altri Stati comunitari, specie se  essa  supera  il  5  per
          cento, e dell'importanza all'interno  del  conglomerato  di
          qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un  altro
          Stato membro; 
                bb) autorita' di vigilanza italiane: le autorita'  di
          vigilanza  italiane  competenti   sui   settori   bancario,
          assicurativo e dei servizi di investimento; 
                cc) operazioni intragruppo: tutte  le  operazioni  in
          cui l'adempimento di  un'obbligazione,  contrattuale  o  di
          altra natura, dietro  pagamento  o  a  titolo  gratuito,  a
          favore  delle  imprese  regolamentate  appartenenti  ad  un
          conglomerato   finanziario    dipende,    direttamente    o
          indirettamente, da altre imprese dello stesso gruppo  o  da
          qualsiasi persona fisica o giuridica  legata  alle  imprese
          appartenenti a quel gruppo da stretti legami; 
                dd) concentrazione dei rischi: tutte  le  esposizioni
          con un rischio di perdita potenziale, di  portata  tale  da
          compromettere la solvibilita' o  la  posizione  finanziaria
          generale  delle  imprese  regolamentate   appartenenti   al
          conglomerato finanziario; tali esposizioni  possono  essere
          dovute  a  rischio  di  credito/controparte,   rischio   di
          investimento, rischio  assicurativo,  rischio  di  mercato,
          altri rischi oppure ad una combinazione o  interazione  dei
          rischi precedenti; 
                ee)    requisiti    di    adeguatezza    patrimoniale
          complessivi:  l'ammontare  minimo  dei  fondi   propri   di
          un'impresa regolamentata a fronte  dei  rischi  complessivi
          della propria attivita', calcolato per le  singole  imprese
          in base alle rispettive norme settoriali; 
                ff)   vigilanza   supplementare    a    livello    di
          conglomerato: la vigilanza  ulteriore,  rispetto  a  quella
          prevista da ogni ordinamento nazionale di settore,  che  si
          effettua   considerando   unitariamente   il   conglomerato
          finanziario, ai fini stabiliti all'articolo 2, comma 1.". 
              Si riporta il testo  dell'art.  2  del  citato  decreto
          legislativo n. 142 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 2  (Finalita'  e  destinatari  della  vigilanza
          supplementare).  -  1.  La  vigilanza  supplementare  sulle
          imprese  regolamentate  appartenenti  a   un   conglomerato
          finanziario ha per scopo la salvaguardia  della  stabilita'
          del  conglomerato  nel  suo  complesso  e  delle   imprese,
          regolamentate, che ne fanno parte, nonche'  la  prevenzione
          degli  effetti  destabilizzanti  sul  sistema   finanziario
          derivanti  dalle  difficolta'  finanziarie  delle   imprese
          appartenenti a un conglomerato finanziario. 
                1-bis. Fatte salve le norme settoriali in materia  di
          vigilanza, le autorita' competenti assicurano, nei limiti e
          nei  modi  previsti  dal  presente  decreto,  la  vigilanza
          supplementare   sulle   imprese   regolamentate   di    cui
          all'articolo 1, lettera g). 
              2. Sono sottoposte a vigilanza supplementare, a livello
          di conglomerato, le imprese regolamentate appartenenti a un
          conglomerato finanziario, tra le quali rientrano  anche  le
          imprese regolamentate: 
                a) a capo di un conglomerato finanziario; 
                b)  la  cui  impresa  madre  e'   una   societa'   di
          partecipazione  finanziaria  mista  con   sede   principale
          nell'Unione europea; 
                c) che sono legate ad un'altra  impresa  del  settore
          finanziario da una relazione, diversa  dal  controllo,  che
          comporti l'assoggettamento a direzione unitaria  in  virtu'
          di  accordi  o  per  effetto  della  quale  gli  organi  di
          amministrazione, direzione e controllo sono  costituiti  in
          maggioranza dalle stesse persone. 
              3.  I  conglomerati  finanziari  che  risultano  essere
          sottogruppi  di  un  altro  conglomerato  finanziario  sono
          sottoposti  a  vigilanza   supplementare   nell'ambito   di
          quest'ultimo. 
              4. Nel caso di soggetti che detengono partecipazioni  o
          esercitano    un'influenza    notevole    senza    detenere
          partecipazioni o altri legami  finanziari  in  una  o  piu'
          imprese regolamentate che non costituiscono un conglomerato
          finanziario, le autorita' competenti rilevanti,  di  comune
          accordo, determinano  se  e  in  che  misura  debba  essere
          esercitata  la  vigilanza  supplementare  su  tali  imprese
          regolamentate,  come  se  costituissero   un   conglomerato
          finanziario. Per l'esercizio di tale vigilanza occorre  che
          siano soddisfatte le  condizioni  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettere a), nn. 2) e 3), o b), nn. 2) e 3). 
              5. Salvo quanto disposto dall'articolo 11,  l'esercizio
          della vigilanza supplementare  a  livello  di  conglomerato
          finanziario  non  implica   l'esercizio   della   vigilanza
          individuale  su  societa'  di  partecipazione   finanziaria
          mista,  su  imprese  regolamentate  di   un   Paese   terzo
          appartenenti a un conglomerato finanziario o su imprese non
          regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario. 
              6. Le societa' di gestione patrimoniale inserite in  un
          gruppo individuato come  un  conglomerato  finanziario,  ai
          sensi   dell'articolo   3,   rientrano    nell'ambito    di
          applicazione della vigilanza  supplementare  ai  sensi  del
          presente decreto. 
              7.  Restano  ferme  le  rispettive   norme   settoriali
          previste per le societa' di gestione patrimoniale  ai  fini
          dell'applicazione  della   vigilanza   individuale,   della
          vigilanza  consolidata,  ove  le   societa'   di   gestione
          patrimoniale siano incluse in un gruppo bancario  o  in  un
          gruppo di  societa'  di  investimento  mobiliare,  e  della
          vigilanza supplementare a livello di  gruppo  assicurativo,
          ove le societa' di gestione patrimoniale siano  incluse  in
          un gruppo di imprese di assicurazione. 
              8. Ai fini della  vigilanza  supplementare  di  cui  al
          presente decreto,  le  societa'  di  gestione  patrimoniale
          rientrano  nel  settore  finanziario  relativo  al   gruppo
          (bancario, assicurativo, di servizi di investimento) a  cui
          appartengono. Nel caso  in  cui  le  societa'  di  gestione
          patrimoniale  non   appartengano   a   nessun   gruppo   ma
          appartengano a un  conglomerato  finanziario,  le  medesime
          rientrano nel settore finanziario  di  maggiori  dimensioni
          del conglomerato." 
              Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato  decreto
          legislativo n. 142 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 3 (Nozione e  identificazione  di  conglomerato
          finanziario).  -    1.    Costituisce    un    conglomerato
          finanziario, qualsiasi gruppo, o sottogruppo di un  gruppo,
          che soddisfi le seguenti condizioni: 
                  a) qualora a capo  del  gruppo  vi  sia  un'impresa
          regolamentata: 
                    1)  questa  sia  un'impresa  madre  di   un'altra
          impresa del  settore  finanziario,  oppure  un'impresa  che
          detiene una partecipazione in  altra  impresa  del  settore
          finanziario, oppure  un'impresa  legata  a  un'impresa  del
          settore  finanziario  da   una   relazione   che   comporti
          l'assoggettamento a direzione unitaria in virtu' di accordi
          o  clausole   statutarie   o   in   cui   gli   organi   di
          amministrazione, direzione e controllo sono  costituiti  in
          maggioranza dalle stesse persone; 
                    2) almeno una delle imprese del gruppo operi  nel
          settore  assicurativo  e  almeno  una  operi  nel   settore
          bancario o nel settore dei servizi di investimento; 
                    3) le attivita'  consolidate  o  aggregate  delle
          imprese del gruppo che operano nel settore  assicurativo  e
          le attivita' consolidate  o  aggregate  delle  imprese  che
          operano nel settore bancario  e  nel  settore  dei  servizi
          d'investimento siano entrambe significative, ai  sensi  dei
          commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello  dei
          servizi di investimento sono considerati congiuntamente; 
                  b) qualora a capo del gruppo non vi sia  un'impresa
          regolamentata: 
                    1)  le   attivita'   del   gruppo   si   svolgano
          principalmente nel settore finanziario, ai sensi del  comma
          2; 
                    2) almeno una delle imprese del gruppo operi  nel
          settore  assicurativo  e  almeno  una  operi  nel   settore
          bancario o nel settore dei servizi di investimento; 
                    3) le attivita'  consolidate  o  aggregate  delle
          imprese del gruppo che operano nel settore  assicurativo  e
          le attivita' consolidate  o  aggregate  delle  imprese  che
          operano nel settore bancario  e  nel  settore  dei  servizi
          d'investimento siano entrambe significative, ai  sensi  dei
          sommi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello  dei
          servizi di investimento sono considerati congiuntamente; 
                  c) qualora a capo del gruppo non vi sia  un'impresa
          regolamentata,  le  attivita'  del   gruppo   si   svolgano
          principalmente nel settore finanziario; 
                  d) almeno una delle imprese del  gruppo  operi  nel
          settore  assicurativo  e  almeno  una  operi  nel   settore
          bancario o nel settore dei servizi di investimento; 
                  e)  le  attivita'  consolidate  o  aggregate  delle
          imprese del gruppo che operano nel settore  assicurativo  e
          le attivita' consolidate  o  aggregate  delle  imprese  che
          operano nel settore bancario  e  nel  settore  dei  servizi
          finanziari siano entrambe significative. 
                1-bis) Le autorita' competenti che hanno  autorizzato
          le imprese regolamentate appartenenti al gruppo collaborano
          strettamente tra loro al fine di  stabilire  se  il  gruppo
          costituisce un conglomerato finanziario. In particolare, se
          un'autorita'    competente    ritiene    che     un'impresa
          regolamentata da essa autorizzata appartenga  a  un  gruppo
          che potrebbe costituire  un  conglomerato  finanziario  non
          ancora individuato, comunica tale  circostanza  alle  altre
          autorita' competenti interessate. 
                2.  Le  attivita'  di  un  gruppo  di  imprese   sono
          considerate principalmente  di  carattere  finanziario,  ai
          sensi del comma 1, lettera b), n.1) se il rapporto  tra  il
          totale   dello   stato    patrimoniale    delle    imprese,
          regolamentate o meno, operanti nel  settore  finanziario  e
          appartenenti al gruppo e il totale dello stato patrimoniale
          del gruppo nel suo complesso e' superiore al 40 per cento. 
                3. Si considerano significative, ai sensi  del  comma
          1, lettera a), n. 3), e lettera b),  n.  3),  le  attivita'
          svolte nei  diversi  settori  finanziari  se,  per  ciascun
          settore finanziario, il valore medio del  rapporto  tra  il
          totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario
          e il totale dello stato patrimoniale delle imprese di tutti
          i settori finanziari appartenenti al gruppo e del  rapporto
          tra  i  requisiti  di  solvibilita'  del  medesimo  settore
          finanziario,  calcolati  in  conformita'  delle  pertinenti
          norme settoriali, e il totale dei requisiti di solvibilita'
          delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al
          gruppo e' superiore al 10 per cento. 
                4. Le attivita' svolte nei diversi settori finanziari
          si presumono significative ai sensi del  comma  1,  lettera
          a), n. 3), e lettera b), n. 3), anche nel caso  in  cui  il
          totale dello stato patrimoniale del settore finanziario  di
          minori dimensioni del gruppo sia superiore a 6 miliardi  di
          euro. 
                4-bis. Ai  fini  del  presente  articolo  il  settore
          finanziario di minori dimensioni e il  settore  finanziario
          piu'  importante  di  un  conglomerato  finanziario   sono,
          rispettivamente, il settore con il valore medio piu'  basso
          e quello con il valore medio  piu'  elevato  ai  sensi  del
          comma 3. 
                4-ter. Le  societa'  di  gestione  patrimoniale  e  i
          gestori di fondi di investimento alternativi si  aggiungono
          al settore a cui appartengono all'interno del  gruppo;  ove
          non appartengano a un settore,  si  aggiungono  al  settore
          finanziario di minori dimensioni. 
              5. Il calcolo di cui al presente articolo relativo allo
          stato patrimoniale e'  effettuato  sulla  base  del  totale
          dello   stato   patrimoniale   aggregato   delle    imprese
          appartenenti al  gruppo,  in  conformita'  dei  loro  conti
          annuali. Ai fini di tale calcolo,  le  imprese  in  cui  e'
          detenuta una partecipazione sono  prese  in  considerazione
          per  l'importo   del   loro   stato   patrimoniale   totale
          corrispondente alla quota aggregata proporzionale  detenuta
          dal  gruppo.  Tuttavia,  qualora  siano  disponibili  conti
          consolidati, questi sono  utilizzati  in  luogo  di  quelli
          aggregati. 
              6. Ai fini  dell'applicazione  dei  commi  2  e  3,  le
          autorita' competenti rilevanti possono, di comune accordo e
          in casi eccezionali,  sostituire  il  criterio  basato  sul
          totale dello stato  patrimoniale  con  il  parametro  della
          struttura dei redditi o con quello  delle  attivita'  fuori
          bilancio o con entrambi o anche aggiungere uno  o  entrambi
          tali  parametri  qualora   ritengano   che   essi   abbiano
          particolare   rilevanza    ai    fini    della    vigilanza
          supplementare. 
              6-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, le
          autorita' competenti rilevanti, di comune accordo, possono: 
                a) escludere un'impresa dal calcolo dei requisiti  di
          adeguatezza patrimoniale  supplementare  nei  casi  di  cui
          all'articolo 7, comma 4; nei casi di cui  alla  lettera  a)
          della  stessa  disposizione  l'esenzione  non  puo'  essere
          concessa qualora le autorita' ritengano  che  l'impresa  ha
          stabilito la sede in uno Stato extracomunitario al fine  di
          eludere  la  regolamentazione  a   cui   sarebbe   soggetta
          nell'Unione europea; 
                b) al fine di evitare bruschi cambiamenti del  regime
          di  vigilanza,  identificare  il  conglomerato  purche'  le
          soglie di cui ai commi 2, 3 e 4 siano state superate per  3
          anni  consecutivi   oppure   indipendentemente   da   detto
          requisito temporale qualora la struttura del gruppo subisca
          modifiche significative; 
                c) escludere una o piu' partecipazioni nel settore di
          minori dimensioni ove tali  partecipazioni  siano  decisive
          per l'identificazione di  un  conglomerato  finanziario  e,
          considerate  nel   loro   insieme,   siano   di   interesse
          trascurabile  rispetto  agli  obiettivi   della   vigilanza
          supplementare. 
              6-ter. Qualora sia stato  individuato  un  conglomerato
          finanziario ai sensi dei commi 2, 3 e 4,  le  decisioni  di
          cui  al  comma  6-bis  sono  adottate   su   proposta   del
          coordinatore del conglomerato. 
              6-quater. Al fine di  evitare  bruschi  cambiamenti  di
          regime  per  i  conglomerati  gia'  soggetti  a   vigilanza
          supplementare, nel caso in cui i rapporti indicati ai commi
          2 e 3 scendano al di sotto rispettivamente del 40 per cento
          o del 10 per cento, si applicano per i tre anni  successivi
          coefficienti ridotti rispettivamente pari al 35 per cento e
          all'8 per cento. Analogamente, se  il  totale  dello  stato
          patrimoniale del settore finanziario di  minori  dimensioni
          del gruppo scende al di sotto di  6  miliardi  di  euro  si
          applica per i tre anni  successivi  una  soglia  inferiore,
          pari a 5 miliardi di euro. 
              6-quinquies. Il coordinatore, con l'accordo delle altre
          autorita' competenti rilevanti, puo', durante il periodo di
          cui al comma  6-quater,  non  applicare  i  coefficienti  o
          l'importo ridotti. 
              6-sexies. Le autorita' competenti, tenendo conto  degli
          orientamenti  del  Comitato  congiunto,   riesaminano   con
          periodicita' annuale la situazione dei gruppi alla luce dei
          criteri quantitativi enunciati nel presente articolo." 
              Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato  decreto
          legislativo n. 142 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 4 (Esonero  del  conglomerato  finanziario  dalla
          vigilanza  supplementare). -  1.  Le  autorita'  competenti
          rilevanti possono, di comune accordo, esonerare  un  gruppo
          dall'ambito di applicazione della  vigilanza  supplementare
          stabilita dal presente decreto ovvero dall'applicazione dei
          soli articoli 8, 9 o 10, ove ricorra uno dei seguenti casi: 
                  a)  l'attivita'  esercitata  nei  diversi   settori
          finanziari e' significativa ai sensi dell'articolo 3, comma
          4, ma non dell'articolo 3, comma 3; 
                  b)  l'attivita'  esercitata  nei  diversi   settori
          finanziari e' significativa ai sensi dell'articolo 3, comma
          3, ma il settore di minori dimensioni  presenta  un  totale
          dello stato patrimoniale inferiore a 6 miliardi di euro.» 
                2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono disposte dalle
          autorita' competenti rilevanti qualora esse  ritengano,  di
          comune  accordo,   che   l'applicazione   della   vigilanza
          supplementare o delle disposizioni richiamate  al  comma  1
          non sia necessaria  oppure  sia  inopportuna  o  fuorviante
          rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare. 
                3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono notificate
          alle  altre  autorita'  competenti  interessate  e,   salvo
          circostanze  eccezionali,   sono   rese   pubbliche   dalle
          autorita' competenti che le hanno adottate. 
                4.  Le  autorita'  competenti,  tenendo  conto  degli
          orientamenti  del  Comitato  congiunto,   riesaminano   con
          periodicita' annuale i casi di esclusione dall'applicazione
          della vigilanza supplementare.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato  decreto
          legislativo n. 142 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 5 (Nomina e compiti del coordinatore). -  1.  Tra
          le autorita' competenti, comprese quelle del Paese dove  ha
          la  sede   principale   la   societa'   di   partecipazione
          finanziaria mista, e' individuata l'autorita' di  vigilanza
          responsabile  per  il  coordinamento  e  l'esercizio  della
          vigilanza    supplementare,    di    seguito     denominata
          coordinatore. 
                2.  La  presenza  di  un  coordinatore  con   compiti
          specifici in  materia  di  vigilanza  supplementare  lascia
          impregiudicati i compiti e  le  responsabilita'  attribuite
          alle autorita' competenti ai sensi delle norme settoriali. 
                3. L'individuazione  e'  effettuata  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
                  a) qualora a capo di un conglomerato finanziario vi
          sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore e'
          esercitato dall'autorita' competente che ha autorizzato  la
          predetta      impresa      regolamentata      all'esercizio
          dell'attivita'; 
                  b) qualora a capo di  un  conglomerato  finanziario
          non  vi  sia  un'impresa  regolamentata,  il   compito   di
          coordinatore  e'   esercitato   dall'autorita'   competente
          individuata sulla base dei seguenti criteri: 
                    1) nel caso in cui l'impresa madre di  un'impresa
          regolamentata   sia   una   societa'   di    partecipazione
          finanziaria mista, il compito di coordinatore e' esercitato
          dall'autorita' competente che ha  autorizzato  la  predetta
          impresa  regolamentata  ai  sensi  delle  pertinenti  norme
          settoriali; 
                    2) nel caso in cui piu' imprese regolamentate con
          sede principale nell'Unione europea  abbiano  come  impresa
          madre la  stessa  societa'  di  partecipazione  finanziaria
          mista   e   una   di   queste   imprese   abbia    ricevuto
          l'autorizzazione nello Stato  membro  in  cui  ha  la  sede
          principale la societa' di partecipazione finanziaria mista,
          il compito di  coordinatore  e'  esercitato  dall'autorita'
          competente    preposta    alla    vigilanza    dell'impresa
          regolamentata autorizzata in tale Stato membro; 
                    3) nel caso in cui nello Stato membro in  cui  la
          societa' di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede
          principale   siano   state   autorizzate    piu'    imprese
          regolamentate operanti in diversi  settori  finanziari,  il
          compito  di  coordinatore  e'   esercitato   dall'autorita'
          competente    preposta    alla    vigilanza    sull'impresa
          regolamentata operante nel settore finanziario di  maggiori
          dimensioni; 
                    4) nel  caso  in  cui  a  capo  del  conglomerato
          finanziario  vi  siano  piu'  societa'  di   partecipazione
          finanziaria mista con la sede principale in  diversi  Paesi
          dell'Unione europea in  ciascuno  dei  quali  sia  presente
          un'impresa regolamentata, il  compito  di  coordinatore  e'
          esercitato   dall'autorita'   competente   preposta    alla
          vigilanza dell'impresa regolamentata che presenti il totale
          dello stato patrimoniale piu' elevato, nel caso in cui tali
          imprese operino nello stesso  settore  finanziario,  ovvero
          dall'autorita'   competente   preposta    alla    vigilanza
          sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario
          di maggiori dimensioni; 
                    5) nel caso in cui piu' imprese regolamentate con
          sede principale nell'Unione europea  abbiano  come  impresa
          madre la  stessa  societa'  di  partecipazione  finanziaria
          mista  e  nessuna  di   queste   imprese   abbia   ricevuto
          l'autorizzazione nello Stato  membro  in  cui  ha  la  sede
          principale la societa' di partecipazione finanziaria mista,
          il compito di  coordinatore  e'  esercitato  dall'autorita'
          competente che  ha  concesso  l'autorizzazione  all'impresa
          regolamentata  che   presenta   il   totale   dello   stato
          patrimoniale  piu'  elevato  nel  settore  finanziario   di
          maggiori dimensioni; 
                    6) nel caso in cui  un  conglomerato  finanziario
          sia un gruppo che non fa  capo  a  un'impresa  madre  o  in
          qualsiasi  altro  caso,  il  compito  di  coordinatore   e'
          esercitato  dall'autorita'  competente  che   ha   concesso
          l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta  il
          totale dello stato patrimoniale piu'  elevato  nel  settore
          finanziario di maggiori dimensioni. 
                4. Il coordinatore, individuato  in  conformita'  del
          comma 3, comunica all'impresa madre al vertice di un gruppo
          o, in assenza di questa, all'impresa regolamentata  con  il
          piu' elevato totale dello stato  patrimoniale  nel  settore
          finanziario di maggiori dimensioni  di  un  gruppo  che  il
          gruppo e' stato individuato come  conglomerato  finanziario
          ai sensi  dell'articolo  3,  nonche'  la  designazione  del
          coordinatore. Il coordinatore informa altresi' le autorita'
          competenti che hanno autorizzato le  imprese  regolamentate
          appartenenti al gruppo, le autorita' competenti dello Stato
          membro nel quale la societa' di partecipazione  finanziaria
          mista ha  la  sua  sede  principale,  nonche'  il  comitato
          congiunto. 
                5.  In  casi  particolari,  le  autorita'  competenti
          rilevanti  possono,  di  comune  accordo  e  consultato  il
          conglomerato finanziario,  stabilire  di  non  applicare  i
          criteri di cui al comma 3 qualora cio' risulti opportuno in
          considerazione   della   struttura   del   conglomerato   e
          dell'importanza relativa delle sue attivita' in altri Paesi
          e  nominare  quale  coordinatore  un'autorita'   competente
          diversa. 
                6.  I  compiti   di   vigilanza   supplementare   del
          coordinatore includono: 
                  a)  il  coordinamento  della   raccolta   e   della
          diffusione di informazioni pertinenti o essenziali  tra  le
          autorita' competenti, sia nel quadro del normale  esercizio
          delle proprie funzioni sia nelle situazioni  di  emergenza,
          ivi compresa la diffusione di  informazioni  importanti  ai
          fini   dell'esercizio   della   vigilanza   da   parte   di
          un'autorita' competente ai sensi delle norme settoriali; 
                  b) la  valutazione  complessiva  sotto  il  profilo
          della  vigilanza  e   la   valutazione   della   situazione
          finanziaria di un conglomerato finanziario; 
                  c)    la    valutazione    dell'osservanza    delle
          disposizioni in materia  di  adeguatezza  patrimoniale,  di
          concentrazione dei rischi e di  operazioni  intragruppo  di
          cui agli articoli 7, 8 e 9; 
                  d)  la  valutazione  complessiva  delle  operazioni
          intragruppo e  della  concentrazione  dei  rischi,  tenendo
          sotto controllo, in  particolare,  i  possibili  rischi  di
          contagio all'interno del conglomerato finanziario, i rischi
          di conflitto di interessi,  i  rischi  di  arbitraggio  fra
          norme settoriali ed il livello o volume dei rischi; 
                  e)     la     valutazione     della      struttura,
          dell'organizzazione e del sistema di controllo interno  del
          conglomerato finanziario, di cui all'articolo 10; 
                  f)  la  pianificazione  e  il  coordinamento  delle
          attivita' di vigilanza, in collaborazione con le  autorita'
          competenti rilevanti, sia nel quadro del normale  esercizio
          delle proprie funzioni sia in situazioni di emergenza. 
                7. Il coordinatore,  le  altre  autorita'  competenti
          rilevanti e, ove necessario, le altre autorita'  competenti
          interessate concludono accordi di coordinamento al fine  di
          agevolare  la   vigilanza   supplementare.   L'accordo   di
          coordinamento  puo'  conferire  al  coordinatore  ulteriori
          compiti   necessari   per   l'esercizio   della   vigilanza
          supplementare  e  puo'  specificare  le  procedure  per  il
          processo decisionale fra le autorita' competenti  rilevanti
          e per la collaborazione con le altre autorita' competenti. 
                8.  Il  coordinatore  puo'  chiedere  alle  autorita'
          competenti del Paese dell'Unione europea nel  quale  ha  la
          sede principale un'impresa madre, le quali  non  esercitino
          esse stesse  la  vigilanza  supplementare,  di  sollecitare
          dall'impresa madre tutte  le  informazioni  pertinenti  per
          l'esercizio  dei  suoi  compiti  di  coordinamento   e   di
          trasmettergliele. 
                9.  Al  fine  di  evitare   la   duplicazione   delle
          segnalazioni   alle   varie   autorita'   coinvolte   nella
          vigilanza, se il  coordinatore  necessita  di  informazioni
          gia' fornite a un'altra autorita' competente  conformemente
          alle norme settoriali, si rivolge all'autorita' in possesso
          di tali informazioni. 
                9-bis. Le  autorita'  competenti  rilevanti,  tenendo
          conto   degli   orientamenti   del   comitato    congiunto,
          collaborano fra loro e con le autorita' dei Paesi  terzi  e
          agevolano   l'esercizio   della   vigilanza   supplementare
          tramite: 
                  a) i collegi di supervisori istituiti in base  alle
          norme settoriali, eventualmente integrati su richiesta  del
          coordinatore  in  qualita'  di   autorita'   di   vigilanza
          consolidata bancaria o del gruppo assicurativo; 
                  b) gli accordi di coordinamento di cui al comma  7,
          che formano parte separata degli accordi di  collaborazione
          e coordinamento definiti ai sensi delle norme settoriali." 
              Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato  decreto
          legislativo n. 142 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 6 (Cooperazione e scambio di  informazioni  tra
          le autorita' competenti e con il comitato congiunto). -  1.
          Fatte salve le rispettive  responsabilita'  definite  dalle
          norme settoriali, ai fini della vigilanza supplementare, il
          coordinatore   e   le   autorita'    competenti    preposte
          all'esercizio della vigilanza sulle  imprese  regolamentate
          appartenenti  a  un  conglomerato   finanziario   cooperano
          strettamente  tra  loro  fornendo  a  richiesta  tutte   le
          informazioni pertinenti e comunicando di propria iniziativa
          tutte  le  informazioni  essenziali.   Agli   stessi   fini
          cooperano con il  comitato  congiunto  e  forniscono  senza
          indugio  ad  esso  tutte  le  informazioni  necessarie  per
          l'espletamento dei suoi compiti. 
                2. Le  autorita'  di  vigilanza  italiane  competenti
          scambiano informazioni con le altre autorita' di  vigilanza
          competenti e non possono opporre a queste ultime il segreto
          d'ufficio. 
                3. La cooperazione prevede almeno la  raccolta  e  lo
          scambio di informazioni in merito ai seguenti elementi: 
                  a) l'identificazione della forma giuridica e  della
          struttura organizzativa e di governo societario del gruppo,
          ivi  inclusa   l'individuazione   di   tutte   le   imprese
          regolamentate, le imprese figlie  non  regolamentate  e  le
          succursali  significative  appartenenti   al   conglomerato
          finanziario, i titolari  di  partecipazioni  qualificate  a
          livello  dell'impresa  madre  capogruppo,   nonche'   delle
          autorita'  competenti  delle  imprese   regolamentate   del
          gruppo; 
                  b) le strategie del conglomerato finanziario; 
                  c)  la  situazione  finanziaria  del   conglomerato
          finanziario,   in   particolare    per    quanto    attiene
          all'adeguatezza patrimoniale, alle operazioni  intragruppo,
          alla concentrazione dei rischi e alla redditivita'; 
                  d) i principali azionisti  e  coloro  che  svolgono
          funzioni di direzione e  amministrazione  del  conglomerato
          finanziario; 
                  e) l'organizzazione,  i  sistemi  di  gestione  del
          rischio e di controllo interno a livello  del  conglomerato
          finanziario; 
                  f) le procedure per  la  raccolta  di  informazioni
          presso le imprese appartenenti al conglomerato  finanziario
          e la verifica di tali informazioni; 
                  g)   i   problemi    incontrati    dalle    imprese
          regolamentate  o  da   altre   imprese   del   conglomerato
          finanziario, suscettibili di arrecare un serio  pregiudizio
          alle imprese regolamentate; 
                  h)  le  sanzioni   di   rilevante   entita'   e   i
          provvedimenti   straordinari   adottati   dalle   autorita'
          competenti in conformita'  delle  norme  settoriali  o  del
          presente decreto. 
                4. Prima di adottare una decisione rilevante ai  fini
          dell'esercizio dei compiti di vigilanza di altre  autorita'
          competenti e  fatte  salve  le  rispettive  responsabilita'
          definite dalle norme settoriali,  le  autorita'  competenti
          interessate si consultano in merito: 
                  a) ai mutamenti nell'azionariato e nella  struttura
          organizzativa  e  gestionale  delle  imprese  regolamentate
          appartenenti a un conglomerato finanziario, che necessitano
          dell'approvazione    ovvero    dell'autorizzazione    delle
          autorita' competenti; 
                  b)  alle  sanzioni  di  rilevante  entita'   e   ai
          provvedimenti   straordinari   adottati   dalle   autorita'
          competenti. 
                5.  Un'autorita'  competente  puo'  decidere  di  non
          procedere  alla  consultazione  di  cui  al  comma   4   in
          situazioni di urgenza o qualora  cio'  possa  compromettere
          l'efficacia delle  decisioni.  In  tali  casi,  l'autorita'
          competente   informa   prontamente   le   altre   autorita'
          competenti. 
                6. Qualora le informazioni di  cui  al  comma  3  del
          presente articolo siano gia' state fornite  a  un'autorita'
          competente  ai  sensi  delle  norme  settoriali,  le  altre
          autorita' competenti preposte all'esercizio della vigilanza
          supplementare   possono    richiedere    direttamente    le
          informazioni all'autorita' gia' in possesso delle stesse. 
                7.  La  raccolta  o  il  possesso   di   informazioni
          concernenti  imprese   appartenenti   a   un   conglomerato
          finanziario,  diverse  dalle  imprese  regolamentate,   non
          implica in alcun modo che  le  autorita'  competenti  siano
          tenute ad esercitare compiti di  vigilanza  individuale  su
          tali imprese. 
                8.  Nell'osservanza  delle   norme   settoriali,   le
          autorita'   competenti   possono   scambiare   informazioni
          riguardanti le  imprese  regolamentate  appartenenti  a  un
          conglomerato finanziario anche con le banche  centrali,  il
          sistema europeo  di  banche  centrali,  la  Banca  centrale
          europea e il CERS, nella misura in cui cio' sia  necessario
          per l'assolvimento dei rispettivi compiti. 
                9. Le imprese e  le  persone  fisiche  e  giuridiche,
          regolamentate  o  meno,  cui  si   applica   la   vigilanza
          supplementare possono scambiare informazioni pertinenti  ai
          fini della vigilanza  supplementare  reciprocamente  e  con
          l'ABE, l'AESFEM, l'AEAP, ove necessario tramite il comitato
          congiunto. 
                10. Le autorita'  competenti  preposte  all'esercizio
          della vigilanza supplementare possono accedere a  tutte  le
          informazioni pertinenti per l'esercizio di tale  vigilanza;
          la  richiesta  di  informazioni  puo'   essere   effettuata
          direttamente dalle singole autorita' competenti ai soggetti
          vigilati dalla medesima  autorita'  oppure  indirettamente,
          per il tramite dell'autorita' di vigilanza di settore,  per
          le  imprese  regolamentate  non   vigilate   dall'autorita'
          richiedente. Nei confronti delle societa' di partecipazione
          finanziaria mista la richiesta di informazioni e' inoltrata
          per il tramite dell'autorita' di  vigilanza  preposta  alla
          verifica dei requisiti di cui all'articolo 11. 
                11. Ai fini della vigilanza supplementare, le imprese
          regolamentate italiane forniscono,  per  il  tramite  delle
          competenti autorita' di  vigilanza  italiane,  informazioni
          alle autorita' di  vigilanza  di  altri  Paesi  dell'Unione
          europea.» 
                Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  citato
          decreto legislativo n. 142 del 2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 7 (Adeguatezza patrimoniale supplementare). -  1.
          Fatte salve le norme settoriali in materia  di  adeguatezza
          patrimoniale, le imprese regolamentate  appartenenti  a  un
          conglomerato     finanziario      assicurano,      mediante
          un'appropriata  politica  di  adeguatezza  patrimoniale   a
          livello di conglomerato  finanziario,  che  il  totale  dei
          mezzi  propri  disponibili  a   livello   di   conglomerato
          finanziario sia  in  ogni  momento  almeno  equivalente  ai
          requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti sulla  base
          di uno dei metodi di  calcolo  indicati  nell'allegato.  Il
          coordinatore, previa consultazione con le  altre  autorita'
          competenti rilevanti  e  con  il  conglomerato  finanziario
          stesso, individua il metodo di calcolo da applicare. 
              2. Il coordinatore valuta i  requisiti  di  adeguatezza
          patrimoniale del conglomerato finanziario e verifica che il
          calcolo dei requisiti di cui al  comma  1,  sia  effettuato
          almeno una volta l'anno dalle imprese regolamentate o dalla
          societa' di partecipazione finanziaria mista. Ai  fini  del
          calcolo dei  requisiti  di  adeguatezza  patrimoniale  sono
          incluse nell'ambito della vigilanza supplementare tutte  le
          imprese appartenenti al settore finanziario e  le  societa'
          di partecipazione finanziaria mista. 
              3. Il risultato del calcolo  e  i  dati  necessari  per
          quest'ultimo sono trasmessi  al  coordinatore  dall'impresa
          regolamentata   o   dalla   societa'   di    partecipazione
          finanziaria  mista  a  capo  del  conglomerato  finanziario
          oppure  da   un'impresa   regolamentata   appartenente   al
          conglomerato  finanziario  individuata  dal   coordinatore,
          previa  consultazione  delle  altre  autorita'   competenti
          rilevanti e del conglomerato finanziario. 
              4. Il  coordinatore  puo'  decidere  di  escludere  una
          determinata  impresa   dal   calcolo   dei   requisiti   di
          adeguatezza patrimoniale supplementare nei seguenti casi: 
                a) qualora l'impresa  abbia  sede  in  un  Paese  non
          appartenente all'Unione europea nel quale esistano ostacoli
          giuridici alla trasmissione delle informazioni  necessarie;
          non  sono  considerati  ostacoli  le  norme  settoriali  in
          materia di obbligo per le autorita'  competenti  di  negare
          l'autorizzazione  qualora  sia  impedito  loro  l'effettivo
          esercizio dei compiti di vigilanza; 
                b) qualora l'impresa sia di interesse trascurabile ai
          fini dell'obiettivo  della  vigilanza  supplementare  sulle
          imprese  regolamentate  appartenenti  ad  un   conglomerato
          finanziario; le imprese di  interesse  trascurabile  devono
          comunque essere incluse se, considerate nel  loro  insieme,
          presentano un interesse non trascurabile; 
                c) qualora l'inclusione di un'impresa sia inopportuna
          o fuorviante in relazione agli  obiettivi  della  vigilanza
          supplementare. In tal caso, salvo  situazioni  di  urgenza,
          l'esclusione e' decisa dal coordinatore  sentite  le  altre
          autorita' competenti rilevanti. 
              5.  Il  coordinatore  e  le  autorita'   di   vigilanza
          rilevanti possono stabilire, di comune  accordo,  i  limiti
          quantitativi e le caratteristiche qualitative  dell'impresa
          ai fini della  esclusione  dal  calcolo  dei  requisiti  di
          adeguatezza patrimoniale supplementare. 
              6. Nel caso in cui il coordinatore decida  l'esclusione
          di   un'impresa   regolamentata   italiana   dal    calcolo
          dell'adeguatezza  patrimoniale,  ai  sensi  del  comma   4,
          lettera b), le  autorita'  di  vigilanza  italiane  possono
          chiedere all'impresa a capo del conglomerato finanziario di
          fornire  informazioni  per  agevolare   l'esercizio   della
          vigilanza sull'impresa regolamentata. 
              6-bis.  Ai   fini   della   verifica   dell'adeguatezza
          patrimoniale supplementare di un conglomerato  finanziario,
          qualora si applichi il metodo 1 (consolidamento  contabile)
          di cui all'allegato,  i  fondi  propri  e  i  requisiti  di
          solvibilita' delle imprese del gruppo sono calcolati  sulla
          base delle rispettive norme settoriali in materia di  forma
          e ambito del consolidamento. Qualora si applichi il  metodo
          2 (deduzione  e  aggregazione),  di  cui  all'allegato,  il
          calcolo tiene conto della quota proporzionale del  capitale
          sottoscritto   detenuta   direttamente   o   indirettamente
          dall'impresa  madre  o  da  un'impresa  che   detiene   una
          partecipazione in un'altra impresa del gruppo.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato  decreto
          legislativo n. 142 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 8 (Concentrazione dei rischi). - 1.  Fatte  salve
          le norme settoriali, le imprese regolamentate o le societa'
          di  partecipazione   finanziaria   mista   riferiscono,   a
          intervalli  regolari  e  almeno  con  cadenza  annuale,  al
          coordinatore in merito ad ogni significativa concentrazione
          dei rischi  a  livello  del  conglomerato  finanziario.  La
          soglia di significativita' e'  definita  dal  coordinatore,
          previa  consultazione  delle  altre  autorita'   competenti
          rilevanti e del conglomerato stesso, ponendo a base i fondi
          propri obbligatori o le riserve tecniche. 
              2. Il coordinatore, previa  consultazione  delle  altre
          autorita' competenti, individua il tipo di  rischi  che  le
          imprese  regolamentate  appartenenti  a   un   conglomerato
          finanziario sono tenute a segnalare,  tenendo  conto  della
          specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del
          conglomerato finanziario. 
              3.  Le  informazioni  necessarie  sono   trasmesse   al
          coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla societa' di
          partecipazione  finanziaria  mista  che  e'  a   capo   del
          conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata
          appartenente al conglomerato  finanziario  individuata  dal
          coordinatore previa  consultazione  delle  altre  autorita'
          competenti rilevanti e del conglomerato finanziario. 
              4. Le  autorita'  di  vigilanza  competenti  rilevanti,
          possono di  comune  accordo  disporre  limiti  quantitativi
          ovvero adottare altre misure che permettano  di  conseguire
          gli  obiettivi  di  vigilanza  supplementare,  riguardo   a
          qualsiasi  concentrazione   dei   rischi   a   livello   di
          conglomerato finanziario. 
              5. Qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia
          una societa' di partecipazione finanziaria mista, le  norme
          settoriali in materia  di  concentrazione  dei  rischi  del
          settore finanziario di maggiori dimensioni si  applicano  a
          tale settore finanziario nel suo complesso, ivi compresa la
          societa' di partecipazione finanziaria mista.» 
              6. Le concentrazioni dei rischi  sono  sottoposte  alla
          valutazione complessiva sotto il  profilo  della  vigilanza
          supplementare da parte del coordinatore. 
              7. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 21,
          comma  6,   della   direttiva   2002/87/CE   e   successive
          modificazioni, le autorita' di vigilanza  italiane  rendono
          noti al Ministero dell'economia e delle finanze i  principi
          applicati  in  materia  di  vigilanza  supplementare  sulla
          concentrazione dei rischi. 
              7-bis. Le autorita' competenti  applicano  il  presente
          articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE,
          dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato  congiunto,  al
          fine  di  assicurare  la  convergente  applicazione   della
          vigilanza supplementare  sulla  concentrazione  dei  rischi
          delle  imprese  regolarmente   incluse   nei   conglomerati
          finanziari,  la  coerenza  degli  strumenti  di   vigilanza
          previsti  dal  presente  articolo  con  le   corrispondenti
          previsioni delle norme  settoriali  nella  stessa  materia,
          anche con riferimento alle partecipazioni del  conglomerato
          finanziario.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato  decreto
          legislativo n. 142 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 9 (Operazioni intragruppo). - 1. Fatte  salve  le
          norme settoriali, le imprese regolamentate o le societa' di
          partecipazione finanziaria mista riferiscono, a  intervalli
          regolari e almeno con cadenza annuale, al  coordinatore  in
          merito  alle  operazioni  intragruppo  significative  delle
          imprese   regolamentate    effettuate    all'interno    del
          conglomerato finanziario. La soglia di significativita'  e'
          definita dal coordinatore, previa consultazione delle altre
          autorita' competenti rilevanti e del  conglomerato  stesso,
          ponendo a base i fondi  propri  obbligatori  o  le  riserve
          tecniche. 
              2. Fino all'individuazione, da parte del  coordinatore,
          della   soglia   di   significativita'   delle   operazioni
          intragruppo,  si  presumono  significative  le   operazioni
          superiori al 5 per cento dell'importo totale dei  requisiti
          di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato. 
              3. Il coordinatore, previa  consultazione  delle  altre
          autorita' competenti, individua il tipo di  operazioni  che
          le imprese regolamentate appartenenti  ad  un  conglomerato
          finanziario sono tenute a segnalare,  tenendo  conto  della
          specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del
          conglomerato. 
              4.  Le  informazioni  necessarie  sono   trasmesse   al
          coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla societa' di
          partecipazione  finanziaria  mista  che  e'  a   capo   del
          conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata
          appartenente al conglomerato  finanziario  individuata  dal
          coordinatore previa  consultazione  delle  altre  autorita'
          competenti rilevanti e del conglomerato finanziario. 
              5. Al fine di conseguire  gli  obiettivi  di  vigilanza
          supplementare,  le  autorita'   di   vigilanza   competenti
          rilevanti  possono,  di  comune  accordo,  fissare   limiti
          quantitativi o requisiti qualitativi ovvero adottare  altre
          misure  che  permettano  di  conseguire  gli  obiettivi  di
          vigilanza   supplementare    riguardo    alle    operazioni
          intragruppo di imprese  regolamentate  appartenenti  ad  un
          conglomerato finanziario. 
              6. Qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia
          una societa' di partecipazione finanziaria mista, le  norme
          settoriali in materia di operazioni intragruppo del settore
          finanziario di maggiori  dimensioni  si  applicano  a  tale
          settore  comprensivo  della  societa'   di   partecipazione
          finanziaria mista. 
              7.  Le  operazioni  intragruppo  sono  sottoposte  alla
          valutazione complessiva sotto il  profilo  della  vigilanza
          supplementare da parte del coordinatore. 
              8. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 21,
          comma  6,   della   direttiva   2002/87/CE   e   successive
          modificazioni, le autorita' di vigilanza  italiane  rendono
          noti al Ministero dell'economia e delle finanze i  principi
          applicati  in  materia  di  vigilanza  supplementare  sulle
          operazioni intragruppo. 
              8-bis. Le autorita' competenti  applicano  il  presente
          articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE,
          dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato  congiunto,  al
          fine  di  assicurare  la  convergente  applicazione   della
          vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo  delle
          imprese regolarmente incluse nei  conglomerati  finanziari,
          la coerenza  degli  strumenti  di  vigilanza  previsti  dal
          presente articolo con le  corrispondenti  previsioni  delle
          norme  settoriali   nella   stessa   materia,   anche   con
          riferimento   alle    partecipazioni    del    conglomerato
          finanziario.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto
          legislativo n. 142 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 10 (Controlli interni e procedure di gestione del
          rischio). - 1. Le imprese regolamentate pongono  in  essere
          nell'ambito del conglomerato finanziario e nel rispetto dei
          principi contenuti nei commi 2 e 3, adeguati meccanismi  di
          controllo interno e  procedure  di  gestione  del  rischio,
          comprese idonee procedure amministrative e contabili. 
              2. Le procedure di gestione del rischio includono: 
                a)  governo   societario   e   gestione   sani,   con
          l'approvazione e la revisione periodica delle  strategie  e
          delle  politiche  da  parte  dei  soggetti  ai  quali  sono
          attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione  a
          livello del conglomerato finanziario  per  quanto  concerne
          tutti i rischi assunti; 
                b) opportune politiche di  adeguatezza  patrimoniale,
          al fine di anticipare l'impatto della  strategia  aziendale
          sul  profilo  del  rischio  e  sui  requisiti  patrimoniali
          conformemente   alle   disposizioni   dell'articolo   7   e
          dell'allegato al presente decreto; 
                c) procedure atte ad  assicurare  che  i  sistemi  di
          monitoraggio  dei  rischi  siano  correttamente   integrati
          nell'organizzazione aziendale e che siano  prese  tutte  le
          misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti
          in  essere  in  tutte  le  imprese  incluse  nel  campo  di
          applicazione della  vigilanza  supplementare,  al  fine  di
          consentire  la  quantificazione,  il  monitoraggio   e   il
          controllo   dei   rischi   a   livello   del   conglomerato
          finanziario; 
                c-bis) accordi conclusi per contribuire e sviluppare,
          ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di
          risoluzione delle crisi. Tali accordi  sono  aggiornati  su
          base regolare. 
              3. I meccanismi di controllo interno includono: 
                a)   meccanismi   adeguati   per   quanto    concerne
          l'adeguatezza  patrimoniale  al  fine  di   individuare   e
          quantificare tutti i rischi materiali incorsi  e  stabilire
          un collegamento corretto tra mezzi propri e rischi; 
                b) valide procedure di segnalazione e contabili, atte
          a  consentire  l'accertamento,   la   quantificazione,   il
          monitoraggio ed il controllo delle operazioni intragruppo e
          della concentrazione dei rischi. 
              4. Coerentemente con le pertinenti norme settoriali, in
          ogni impresa soggetta alla vigilanza supplementare ai sensi
          dell'articolo  2,  comma   2,   sono   istituiti   adeguati
          meccanismi di controllo interno, definiti  dalle  autorita'
          di  vigilanza  competenti  mediante  specifici  accordi  di
          coordinamento,  per  l'elaborazione  dei   dati   e   delle
          informazioni   utili    all'esercizio    della    vigilanza
          supplementare. 
              5. Il  coordinatore  valuta,  sotto  il  profilo  della
          vigilanza supplementare, le procedure e i meccanismi di cui
          al presente articolo per il  conglomerato  finanziario  nel
          suo complesso. 
              5-bis.  Le  imprese   regolamentate   incluse   in   un
          conglomerato  finanziario  forniscono  periodicamente  alle
          autorita' competenti informazioni circa  la  propria  forma
          giuridica e struttura di governo societario e organizzativa
          a  livello   di   conglomerato   finanziario,   anche   con
          riferimento alle imprese figlie non  regolamentate  e  alle
          succursali o sedi secondarie significative. 
              5-ter. Le imprese regolamentate  facenti  parte  di  un
          conglomerato    finanziario     pubblicano     annualmente,
          nell'informativa  pubblica  di  bilancio,  una  descrizione
          della  propria  forma  giuridica,  struttura   di   governo
          societario e organizzativa. 
              5-quater. Le autorita' competenti applicano il presente
          articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE,
          dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato  congiunto,  al
          fine  di  assicurare  la  convergente  applicazione   della
          vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno
          e sulle procedure  di  gestione  del  rischio,  nonche'  la
          coerenza con i processi di revisione di vigilanza  previsti
          dalle  norme  settoriali,  anche   con   riferimento   alle
          partecipazioni del conglomerato finanziario. 
              5-quinquies. Qualora il coordinatore  svolga  prove  di
          stress sui conglomerati finanziari, le autorita' competenti
          rilevanti cooperano a tal fine con il  coordinatore.  Nello
          svolgimento delle prove di  stress  il  coordinatore  tiene
          conto degli eventuali orientamenti del comitato congiunto e
          comunica a quest'ultimo i risultati.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto
          legislativo n. 142 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 11 (Requisiti di onorabilita' e  professionalita'
          degli esponenti aziendali delle societa' di  partecipazione
          finanziaria mista). - 1. I soggetti che  svolgono  funzioni
          di  amministrazione,  direzione  e  controllo   presso   le
          societa'  di  partecipazione   finanziaria   mista   devono
          possedere i requisiti di  onorabilita'  e  professionalita'
          determinati ai sensi delle norme settoriali applicabili  al
          settore   di   maggiori   dimensioni    del    conglomerato
          finanziario. 
              2. Il difetto  dei  requisiti  determina  la  decadenza
          dall'ufficio secondo quanto previsto dalle norme settoriali
          applicabili ai sensi del comma 1. In caso  di  inerzia,  la
          decadenza e' pronunciata dal coordinatore nei modi previsti
          dalle norme settoriali. 
              3. Si applicano  le  cause  di  sospensione  temporanea
          dalla carica previste dalle  norme  settoriali  di  cui  al
          comma 1. La sospensione  e'  dichiarata  con  le  modalita'
          indicate nel comma 2.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto
          legislativo n. 142 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.   13   (Poteri   supplementari   e   misure    di
          esecuzione). -  1.  In  caso  di  mancata  osservanza   dei
          requisiti di vigilanza supplementare di cui  agli  articoli
          da 7 a 10 da parte delle imprese regolamentate appartenenti
          ad un conglomerato finanziario  o  qualora  tali  requisiti
          siano  rispettati   ma   la   solvibilita'   sia   comunque
          compromessa oppure qualora le operazioni intragruppo  o  la
          concentrazione  dei  rischi  compromettano   la   posizione
          finanziaria  delle  imprese  regolamentate,  le   autorita'
          competenti, anche su richiesta  del  coordinatore,  possono
          adottare: 
                  a) i provvedimenti di cui all'articolo 53, comma 3,
          del TUB, all'articolo 7 del TUF, all'articolo 188, comma 1,
          e all'articolo 191 del CAP; 
                  a-bis) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo
          I Sezioni I, II e III e Capo II del TUB; 
                  b) i provvedimenti di cui alla Parte II, Titolo  IV
          del TUF; 
                  c) i provvedimenti previsti dal  Titolo  VII,  Capo
          III, e dal Titolo XVI, Capi I, II, III, IV e VII del CAP. 
                2. Nei confronti  delle  societa'  di  partecipazione
          finanziaria mista aventi sede in Italia, i provvedimenti di
          cui al comma 1, lettere da a-bis) a  c),  sono  disposti  o
          proposti dal coordinatore nei  modi  previsti  dalle  norme
          settoriali. 
                3. Nei casi di cui al comma 1,  nei  confronti  delle
          societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in
          un altro Paese  dell'Unione  europea,  appartenenti  ad  un
          conglomerato finanziario, l'autorita' di vigilanza italiana
          che  svolge  funzioni   di   coordinatore   puo'   chiedere
          all'autorita'   di   vigilanza    estera    competente    i
          provvedimenti necessari a  rimediare  alla  situazione  nel
          piu' breve tempo possibile. 
                4. Per le specifiche finalita' di questo articolo, il
          coordinatore e le altre  autorita'  competenti  interessate
          coordinano la  loro  attivita'  anche,  se  del  caso,  con
          specifici accordi.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto
          legislativo n. 142 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 15 (Vigilanza supplementare equivalente). - 1. Le
          imprese  regolamentate  che  non  rientrano  nel  campo  di
          applicazione   della   vigilanza   supplementare   di   cui
          all'articolo 2,  comma  2,  e  la  cui  impresa  madre  sia
          un'impresa regolamentata o una societa'  di  partecipazione
          finanziaria mista con  sede  principale  in  un  Paese  non
          appartenente all'Unione europea sono sottoposte a vigilanza
          supplementare secondo i limiti e le modalita' indicate  nel
          presente articolo. 
              2. L'autorita' di vigilanza italiana, che  rivestirebbe
          il ruolo di coordinatore  qualora  venissero  applicate  le
          disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, verifica se le
          imprese regolamentate, di cui al comma 1, siano  sottoposte
          a vigilanza da parte di un'autorita' competente di un Paese
          non  appartenente  all'Unione  europea,  equivalente   alla
          vigilanza supplementare  prevista  dalle  disposizioni  del
          presente decreto. La verifica e' effettuata  di  iniziativa
          oppure su  richiesta  dell'impresa  madre  o  di  qualsiasi
          impresa regolamentata autorizzata nell'Unione europea. 
              3. L'autorita' di vigilanza italiana, di cui  al  comma
          2, consulta le altre autorita' competenti rilevanti e tiene
          conto, nei modi  previsti  dalle  disposizioni  dell'Unione
          europea, degli orientamenti forniti dal comitato congiunto.
          Se l'autorita' di vigilanza italiana e' in  disaccordo  con
          la decisione  adottata  da  un'altra  autorita'  competente
          rilevante   puo'   ricorrere    rispettivamente    all'ABE,
          all'AESFEM o all'AEAP per la risoluzione delle controversie
          in situazioni transfrontaliere prevista dalle  disposizioni
          dell'Unione europea. 
              4. Qualora dalla  verifica  risulti  l'assenza  di  una
          vigilanza  supplementare  equivalente,  le   autorita'   di
          vigilanza italiane applicano alle imprese regolamentate, di
          cui al comma 1, le disposizioni  in  materia  di  vigilanza
          supplementare previste dal presente decreto oppure i metodi
          alternativi di vigilanza supplementare di cui al  comma  5,
          che consentano di conseguire  gli  obiettivi  di  vigilanza
          supplementare di cui all'articolo 2. 
              5. I metodi alternativi di vigilanza supplementare sono
          concordati dall'autorita' di vigilanza italiana, di cui  al
          comma 2, con le  altre  autorita'  competenti  rilevanti  e
          comunicati alle autorita'  competenti  interessate  e  alla
          Commissione  europea.  In   particolare,   l'autorita'   di
          vigilanza italiana di cui  al  comma  2  puo'  disporre  la
          costituzione di una societa' di partecipazione  finanziaria
          mista con sede principale in un Paese dell'Unione europea e
          applicare la vigilanza supplementare  di  cui  al  presente
          decreto  alle   imprese   regolamentate   appartenenti   al
          conglomerato finanziario facenti capo a  tale  societa'  di
          partecipazione. 
              6.   Ferme   restando   le   norme   settoriali   sulla
          cooperazione  con  autorita'  di  Stati  non   appartenenti
          all'Unione europea,  le  autorita'  di  vigilanza  italiane
          possono negoziare accordi con uno o  piu'  Paesi  terzi  in
          merito  alle  modalita'  di   esercizio   della   vigilanza
          supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un
          conglomerato finanziario. Il risultato di tali negoziati e'
          comunicato alla Commissione europea.». 
              Si riporta il testo dell'allegato  del  citato  decreto
          legislativo n. 142 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Allegato (previsto dall'art. 10, comma 2, lettera b)) 
              1. Metodi di calcolo 
              A) Metodo del «consolidamento contabile». 
              Il calcolo dei requisiti  di  adeguatezza  patrimoniale
          supplementare per le imprese regolamentate  appartenenti  a
          un conglomerato finanziario e' effettuato  sulla  base  dei
          conti consolidati. 
              I requisiti di adeguatezza  patrimoniale  supplementare
          sono calcolati come differenza tra: 
              i)  i  fondi  propri   del   conglomerato   finanziario
          calcolati  sulla  base  della  posizione  consolidata   del
          gruppo; gli elementi ammessi sono  quelli  stabiliti  dalle
          rispettive norme settoriali; 
              e, 
              ii) la somma dei requisiti  di  solvibilita'  per  ogni
          settore finanziario rappresentato nel gruppo;  i  requisiti
          di solvibilita' per ogni settore finanziario sono calcolati
          conformemente alle rispettive norme settoriali. 
              Per le imprese non regolamentate operanti  nel  settore
          finanziario che non sono incluse nei predetti  calcoli  dei
          requisiti  di  solvibilita'  settoriali,  si   calcola   un
          requisito di solvibilita' teorico. 
              La differenza non puo' essere negativa. 
              B) Metodo della «deduzione e aggregazione». 
              Il calcolo dei requisiti  di  adeguatezza  patrimoniale
          supplementare per le imprese regolamentate  appartenenti  a
          un conglomerato finanziario e' effettuato  sulla  base  dei
          conti di ciascuna impresa del gruppo. 
              I requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare
          sono calcolati come la differenza tra: 
                i) la somma dei fondi  propri  di  ciascuna  impresa,
          regolamentata o meno,  operante  nel  settore  finanziario,
          appartenente  al  conglomerato  finanziario;  gli  elementi
          ammessi  sono  quelli  stabiliti  dalle  rispettive   norme
          settoriali; 
              e, 
                ii)  la  somma  dei  requisiti  di  solvibilita'   di
          ciascuna  impresa  regolamentata   e   non   regolamentata,
          operante nel settore finanziario, appartenente al gruppo; i
          requisiti di solvibilita'  sono  calcolati  in  conformita'
          delle rispettive norme settoriali, e del  valore  contabile
          delle partecipazioni in altre imprese del gruppo. 
              Nel calcolo si tiene conto  della  quota  proporzionale
          detenuta dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una
          partecipazione in un'altra impresa del gruppo.  Per  «quota
          proporzionale»   si   intende   la   quota   del   capitale
          sottoscritto, detenuta  direttamente  o  indirettamente  da
          tale impresa. 
              Per le imprese non regolamentate operanti  nel  settore
          finanziario  si  calcola  un  requisito   di   solvibilita'
          teorico. Si tiene conto dei fondi propri e dei requisiti di
          solvibilita'  ai  fini  del  calcolo   della   loro   quota
          proporzionale di cui al precedente capoverso, conformemente
          a quanto previsto al paragrafo 2 del presente allegato. 
              La differenza non puo' essere negativa. 
              C) Combinazione  di  metodi.  Le  autorita'  competenti
          possono consentire una combinazione dei metodi A) e B). 
              2. Principi tecnici 
              A)  Forma  e  portata   del   calcolo   dei   requisiti
          dell'adeguatezza patrimoniale supplementare. 
              Indipendentemente dal metodo applicato, se l'impresa e'
          un'impresa  figlia  e  presenta  un  deficit  rispetto   al
          requisito di adeguatezza patrimoniale supplementare, oppure
          un deficit di solvibilita' teorico nel caso  si  tratti  di
          un'impresa   non   regolamentata   operante   nel   settore
          finanziario, il deficit di solvibilita' dell'impresa figlia
          va considerato per intero. 
              Se in quest'ultimo caso, secondo  il  coordinatore,  la
          responsabilita' dell'impresa madre che  detiene  una  quota
          del capitale e' limitata rigorosamente e inequivocabilmente
          a tale quota di capitale, il coordinatore  puo'  consentire
          che il deficit  di  solvibilita'  dell'impresa  figlia  sia
          considerato su base proporzionale. 
              In assenza di legami patrimoniali tra le imprese di  un
          conglomerato   finanziario,   il    coordinatore,    previa
          consultazione delle altre autorita'  competenti  rilevanti,
          stabilisce  la   quota   proporzionale   da   prendere   in
          considerazione, tenendo conto delle passivita' che derivano
          dai legami esistenti. 
              B) Altri principi tecnici. 
              Indipendentemente dal metodo usato per il  calcolo  dei
          requisiti dell'adeguatezza patrimoniale  supplementare  per
          le imprese regolamentate  appartenenti  a  un  conglomerato
          finanziario, il coordinatore, e ove  necessario,  le  altre
          autorita'      competenti      interessate,      provvedono
          all'applicazione dei seguenti principi: 
                i) deve essere eliminato il  computo  multiplo  degli
          elementi ammessi per il calcolo dei fondi propri a  livello
          di  conglomerato  (multiple  gearing)  nonche'  ogni  altra
          costituzione indebita di fondi propri grazie ad  operazioni
          interne al gruppo. Al fine di assicurare l'eliminazione del
          computo multiplo  e  della  costituzione  di  fondi  propri
          grazie  ad  operazioni  interne  al  gruppo,  le  autorita'
          competenti applicano per analogia  i  principi  fissati  in
          materia dalle relative norme settoriali; 
                ii)  i  requisiti  di  solvibilita'  per  ognuno  dei
          diversi settori finanziari di un  conglomerato  finanziario
          sono coperti da elementi  dei  fondi  propri  conformemente
          alle corrispondenti norme settoriali; in caso di deficit di
          fondi propri a livello di  conglomerato  finanziario,  solo
          gli elementi dei fondi propri ammessi ai sensi di  ciascuna
          norma  settoriale  («capitale   intersettoriale»)   possono
          essere presi  in  considerazione  ai  fini  della  verifica
          dell'osservanza dei requisiti di solvibilita'. 
              Se   le    norme    settoriali    prescrivono    limiti
          all'ammissibilita'    di    determinati    fondi     propri
          classificabili come capitale intersettoriale,  tali  limiti
          si applicano, in quanto compatibili, al calcolo  dei  fondi
          propri a livello di conglomerato finanziario. 
              Nel calcolo dei fondi propri a livello di  conglomerato
          finanziario, le autorita' competenti tengono altresi' conto
          dell'efficacia della trasferibilita'  e  disponibilita'  di
          fondi propri tra le varie imprese  del  gruppo,  alla  luce
          degli obiettivi delle norme sull'adeguatezza patrimoniale. 
              Quando,  nel  caso  di  un'impresa  non   regolamentata
          operante  nel  settore  finanziario,  viene  calcolato   un
          requisito  di  solvibilita'   teorico,   conformemente   al
          paragrafo 1 del presente allegato, si intende per requisito
          di solvibilita' teorico il requisito patrimoniale che delle
          pertinenti  norme  settoriali  qualora  si   trattasse   di
          un'impresa regolamentata operante nel  settore  finanziario
          interessato;  nel   caso   delle   societa'   di   gestione
          patrimoniale, per requisito di solvibilita' si  intende  il
          requisito patrimoniale di cui all'articolo 5-bis, paragrafo
          1, lettera a), della direttiva 85/611/CEE; il requisito  di
          solvibilita' teorico  di  una  societa'  di  partecipazione
          finanziaria  mista  e'  calcolato  in   base   alle   norme
          settoriali del settore finanziario di  maggiori  dimensioni
          nel conglomerato finanziario.».