IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: «b-bis) codice delle assicurazioni private, di seguito denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni; b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui alle lettere da a) a b-bis) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti autorita' di vigilanza;»; b) alla lettera e) le parole: «del codice delle assicurazioni private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»; c) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) impresa regolamentata: una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una societa' di gestione patrimoniale o un gestore di FIA autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea;»; d) dopo la lettera h), e' inserita la seguente: «h-bis) gestore di fondi di investimento alternativi: la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA (gestore di FIA UE o GEFIA UE) ovvero la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non UE);»; e) dopo la lettera h-bis, e' inserita la seguente: «h-ter) FIA: gli organismi collettivi del risparmio rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;»; f) alla lettera i), le parole: «del codice delle assicurazioni private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»; g) la lettera l) e' soppressa; h) alla lettera m) sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) una banca; una societa' che esercita, in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia ovvero una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2) a 12), TUB o altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15) della medesima lettera dell'articolo 1, comma 2, TUB; un istituto di pagamento; una societa' strumentale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), TUB (settore bancario);»; 2) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (settore servizi di investimento);»; 3) il numero 4) e' abrogato; i) la lettera q) e' sostituita dalla seguente: «q) impresa madre: un'impresa che controlla un'altra impresa;»; l) alla lettera r), le parole da: «ai sensi dell'articolo 26» a: «private» sono soppresse; m) alla lettera s), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona;»; n) dopo la lettera s), e' inserita la seguente: «s-bis) partecipazione qualificata: la partecipazione di cui all'articolo 19 del TUB, all'articolo 15 del TUF, all'articolo 68 del CAP;»; o) alla lettera t), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse»; p) dopo la lettera t), e' inserita la seguente: «t-bis) controllo: la relazione di cui all'articolo 23 del TUB, all'articolo 72 del CAP;»; q) la lettera u) e' sostituita dalla seguente: «u) stretti legami: i legami tra due o piu' persone fisiche o giuridiche consistenti in una partecipazione, un legame di controllo o una situazione nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;»; r) la lettera z) e' sostituita dalla seguente: «z) autorita' competenti: le autorita' nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all' esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle societa' di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d'investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo;»; s) alla lettera aa), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in particolare sulla capogruppo di un settore»; t) alla lettera dd), le parole: «per le imprese appartenenti a uno stesso conglomerato finanziario» sono soppresse; u) alla lettera dd), dopo la parola: «conglomerato», e' inserita la seguente: «finanziario». 2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola: «regolamentate», le parole: «e non» sono soppresse; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Fatte salve le norme settoriali in materia di vigilanza, le autorita' competenti assicurano, nei limiti e nei modi previsti dal presente decreto, la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 1, lettera g).»; c) al comma 4 le parole: «d), ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «a), nn. 2) e 3), o b), nn. 2) e 3).». 3. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo la parola: «Nozione» sono inserite le seguenti: «e identificazione»; b) al comma 1, alinea, le parole: «ai fini del presente decreto» sono soppresse; c) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata: 1) questa sia un'impresa madre di un'altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa che detiene una partecipazione in altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtu' di accordi o clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone; 2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento; 3) le attivita' consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attivita' consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;»; d) al comma 1, le lettere b), c), d) ed e) sono sostituite dalla seguente: «b) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata: 1) le attivita' del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, ai sensi del comma 2; 2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento; 3) le attivita' consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attivita' consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;»; e) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis) Le autorita' competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo collaborano strettamente tra loro al fine di stabilire se il gruppo costituisce un conglomerato finanziario. In particolare, se un'autorita' competente ritiene che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato, comunica tale circostanza alle altre autorita' competenti interessate.»; f) al comma 2, la parola: «c)» e' sostituita dalle seguenti: «b), n. 1)»; g) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Si considerano significative, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), le attivita' svolte nei diversi settori finanziari se, per ciascun settore finanziario, il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilita' del medesimo settore finanziario, calcolati in conformita' delle pertinenti norme settoriali, e il totale dei requisiti di solvibilita' delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e' superiore al 10 per cento.»; h) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le attivita' svolte nei diversi settori finanziari si presumono significative ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), anche nel caso in cui il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo sia superiore a 6 miliardi di euro.»; i) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Ai fini del presente articolo il settore finanziario di minori dimensioni e il settore finanziario piu' importante di un conglomerato finanziario sono, rispettivamente, il settore con il valore medio piu' basso e quello con il valore medio piu' elevato ai sensi del comma 3. 4-ter. Le societa' di gestione patrimoniale e i gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui appartengono all'interno del gruppo; ove non appartengano a un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.» l) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le autorita' competenti rilevanti possono, di comune accordo e in casi eccezionali, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il parametro della struttura dei redditi o con quello delle attivita' fuori bilancio o con entrambi o anche aggiungere uno o entrambi tali parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare.»; m) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, le autorita' competenti rilevanti, di comune accordo, possono: a) escludere un'impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei casi di cui all'articolo 7, comma 4; nei casi di cui alla lettera a) della stessa disposizione l'esenzione non puo' essere concessa qualora le autorita' ritengano che l'impresa ha stabilito la sede in uno Stato extracomunitario al fine di eludere la regolamentazione a cui sarebbe soggetta nell'Unione europea; b) al fine di evitare bruschi cambiamenti del regime di vigilanza, identificare il conglomerato purche' le soglie di cui ai commi 2, 3 e 4 siano state superate per 3 anni consecutivi oppure indipendentemente da detto requisito temporale qualora la struttura del gruppo subisca modifiche significative; c) escludere una o piu' partecipazioni nel settore di minori dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive per l'identificazione di un conglomerato finanziario e, considerate nel loro insieme, siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare. 6-ter. Qualora sia stato individuato un conglomerato finanziario ai sensi dei commi 2, 3 e 4, le decisioni di cui al comma 6-bis sono adottate su proposta del coordinatore del conglomerato. 6-quater. Al fine di evitare bruschi cambiamenti di regime per i conglomerati gia' soggetti a vigilanza supplementare, nel caso in cui i rapporti indicati ai commi 2 e 3 scendano al di sotto rispettivamente del 40 per cento o del 10 per cento, si applicano per i tre anni successivi coefficienti ridotti rispettivamente pari al 35 per cento e all'8 per cento. Analogamente, se il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo scende al di sotto di 6 miliardi di euro si applica per i tre anni successivi una soglia inferiore, pari a 5 miliardi di euro. 6-quinquies. Il coordinatore, con l'accordo delle altre autorita' competenti rilevanti, puo', durante il periodo di cui al comma 6-quater, non applicare i coefficienti o l'importo ridotti. 6-sexies. Le autorita' competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicita' annuale la situazione dei gruppi alla luce dei criteri quantitativi enunciati nel presente articolo.». 4. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Esonero del conglomerato finanziario dalla vigilanza supplementare»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le autorita' competenti rilevanti possono, di comune accordo, esonerare un gruppo dall'ambito di applicazione della vigilanza supplementare stabilita dal presente decreto ovvero dall'applicazione dei soli articoli 8, 9 o 10, ove ricorra uno dei seguenti casi: a) l'attivita' esercitata nei diversi settori finanziari e' significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ma non dell'articolo 3, comma 3; b) l'attivita' esercitata nei diversi settori finanziari e' significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, ma il settore di minori dimensioni presenta un totale dello stato patrimoniale inferiore a 6 miliardi di euro.»; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono disposte dalle autorita' competenti rilevanti qualora esse ritengano, di comune accordo, che l'applicazione della vigilanza supplementare o delle disposizioni richiamate al comma 1 non sia necessaria oppure sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono notificate alle altre autorita' competenti interessate e, salvo circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorita' competenti che le hanno adottate.»; e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le autorita' competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicita' annuale i casi di esclusione dall'applicazione della vigilanza supplementare.». 5. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera b), numero 6), dopo le parole: «in cui» e' inserita la seguente: «un»; b) al comma 4, dopo la parola: «articolo», la parola: «4» e' sostituita dalla seguente: «3»; c) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il coordinatore informa altresi' le autorita' competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorita' competenti dello Stato membro nel quale la societa' di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonche' il comitato congiunto.»; d) al comma 5, le parole: «possono, mediante accordi di coordinamento e sentito» sono sostituite dalle seguenti: «possono, di comune accordo e consultato»; e) al comma 7, dopo la parola: «compiti», sono inserite le seguenti: «necessari per l'esercizio della vigilanza supplementare»; f) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: «9-bis. Le autorita' competenti rilevanti, tenendo conto degli orientamenti del comitato congiunto, collaborano fra loro e con le autorita' dei Paesi terzi e agevolano l'esercizio della vigilanza supplementare tramite: a) i collegi di supervisori istituiti in base alle norme settoriali, eventualmente integrati su richiesta del coordinatore in qualita' di autorita' di vigilanza consolidata bancaria o del gruppo assicurativo; b) gli accordi di coordinamento di cui al comma 7, che formano parte separata degli accordi di collaborazione e coordinamento definiti ai sensi delle norme settoriali.». 6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, prima delle parole: «ai fini», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le rispettive responsabilita' definite dalle norme settoriali,»; b) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) l'identificazione della forma giuridica e della struttura organizzativa e di governo societario del gruppo, ivi inclusa l'individuazione di tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate a livello dell'impresa madre capogruppo, nonche' delle autorita' competenti delle imprese regolamentate del gruppo;». 7. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Adeguatezza patrimoniale supplementare»; b) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le norme settoriali in materia di adeguatezza patrimoniale,»; c) al comma 2, dopo le parole: «settore finanziario», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e le societa' di partecipazione finanziaria mista»; d) al comma 4, le parole da: «previa» a: «urgenza» sono soppresse; e) al comma 4, lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «in tal caso, salvo situazioni di urgenza, l'esclusione e' decisa dal coordinatore sentite le altre autorita' competenti rilevanti;»; f) al comma 5, le parole: «stabiliscono, mediante specifici accordi di coordinamento,» sono sostituite dalle seguenti: «possono stabilire, di comune accordo,»; g) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Ai fini della verifica dell'adeguatezza patrimoniale supplementare di un conglomerato finanziario, qualora si applichi il metodo 1 (consolidamento contabile) di cui all'allegato, i fondi propri e i requisiti di solvibilita' delle imprese del gruppo sono calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e ambito del consolidamento. Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all'allegato, il calcolo tiene conto della quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo.». 8. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le norme settoriali,»; b) al comma 4, le parole: «mediante specifici accordi di coordinamento, possono» sono sostituite dalle seguenti: «possono di comune accordo»; c) al comma 4, dopo la parola: «quantitativi» sono inserite le seguenti: «ovvero adottare altre misure»; d) al comma 7, dopo la parola: «2002/87/CE», sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»; e) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Le autorita' competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.». 9. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le norme settoriali,»; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Al fine di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, le autorita' di vigilanza competenti rilevanti possono, di comune accordo, fissare limiti quantitativi o requisiti qualitativi ovvero adottare altre misure che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare riguardo alle operazioni intragruppo di imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.»; c) al comma 8, dopo la parola: «2002/87/CE», sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»; d) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Le autorita' competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.». 10. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo la parola: «interni» sono aggiunte le seguenti: «e procedure di gestione del rischio.»; b) al comma 4, prima delle parole: «sono istituiti» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, comma 2,»; c) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Le imprese regolamentate incluse in un conglomerato finanziario forniscono periodicamente alle autorita' competenti informazioni circa la propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa a livello di conglomerato finanziario, anche con riferimento alle imprese figlie non regolamentate e alle succursali o sedi secondarie significative. 5-ter. Le imprese regolamentate facenti parte di un conglomerato finanziario pubblicano annualmente, nell'informativa pubblica di bilancio, una descrizione della propria forma giuridica, struttura di governo societario e organizzativa. 5-quater. Le autorita' competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio, nonche' la coerenza con i processi di revisione di vigilanza previsti dalle norme settoriali, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario. 5-quinquies. Qualora il coordinatore svolga prove di stress sui conglomerati finanziari, le autorita' competenti rilevanti cooperano a tal fine con il coordinatore. Nello svolgimento delle prove di stress il coordinatore tiene conto degli eventuali orientamenti del comitato congiunto e comunica a quest'ultimo i risultati.». 11. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le societa' di partecipazione finanziaria mista devono possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita' determinati ai sensi delle norme settoriali applicabili al settore di maggiori dimensioni del conglomerato finanziario.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio secondo quanto previsto dalle norme settoriali applicabili ai sensi del comma 1. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali.»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Si applicano le cause di sospensione temporanea dalla carica previste dalle norme settoriali di cui al comma 1. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.». 12. All'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) i provvedimenti di cui all'articolo 53, comma 3, del TUB, all'articolo 7 del TUF, all'articolo 188, comma 1, e all'articolo 191 del CAP;»; b) al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo I Sezioni I, II e III e Capo II del TUB;»; c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) i provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III, e dal Titolo XVI, Capi I, II, III, IV e VII del CAP.»; d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei confronti delle societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia, i provvedimenti di cui al comma 1, lettere da a-bis) a c), sono disposti o proposti dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali.»; e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per le specifiche finalita' di questo articolo, il coordinatore e le altre autorita' competenti interessate coordinano la loro attivita' anche, se del caso, con specifici accordi.». 13. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, prima delle parole: «le autorita'», sono inserite le seguenti: «Ferme restando le norme settoriali sulla cooperazione con autorita' di Stati non appartenenti all'Unione europea,»; b) al comma 6, le parole: «sono comunicati» sono sostituite dalle seguenti: «e' comunicato». 14. All'allegato del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le lettere C) e D) sono sostituite dalla seguente: «C) Combinazione di metodi. Le autorita' competenti possono consentire una combinazione dei metodi A) e B).».
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. La direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario Testo rilevante ai fini del SEE e' pubblicata nella GU L 326 dell' 8.12.2011. La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3. La legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n. 194. Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 (Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2005, n. 171, S.O. Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O. Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella Gazz. Uff 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O. Note all'art. 1: Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) testo unico bancario, di seguito denominato TUB: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) testo unico della finanza, di seguito denominato TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; b-bis) codice delle assicurazioni private, di seguito denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni; b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui alle lettere da a) a b-bis) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti autorita' di vigilanza; c) banca: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del TUB; d) istituto di moneta elettronica, di seguito denominato IMEL: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del TUB; e) impresa di assicurazione: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del CAP; f) imprese di investimento: le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del TUF; ff-bis) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) «ABE»: Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) «AEAP»: Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) «AESFEM»: Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) «Comitato congiunto»: il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) «CERS»: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) «Autorita' di vigilanza degli Stati membri»: le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. g) impresa regolamentata: una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una societa' di gestione patrimoniale o un gestore di FIA autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea; h) societa' di gestione patrimoniale: le societa' di gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere o) e o-bis), del TUF; h-bis) gestore di fondi di investimento alternativi: la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA (gestore di FIA UE o GEFIA UE) ovvero la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non UE); h-ter) FIA: gli organismi collettivi del risparmio rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE; i) impresa di riassicurazione: un'impresa, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera cc) del CAP; l) [Soppressa]; m) settore finanziario: il settore composto di una o piu' delle seguenti imprese: 1) una banca; una societa' che esercita, in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia ovvero una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f) numeri da 2) a 12), TUB o altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15) della medesima lettera dell'articolo 1, comma 2, TUB; un istituto di pagamento; una societa' strumentale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), TUB (settore bancario); 2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una societa' di partecipazione assicurativa (settore assicurativo); 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (settore servizi di investimento); 4) [Abrogato]; n) conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3; o) settore finanziario di maggiori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3, comma 3, piu' elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente; p) settore finanziario di minori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3, comma 3, meno elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente; q) impresa madre: un'impresa che controlla un'altra impresa; r) impresa figlia: un'impresa soggetta al controllo di un'altra impresa; tutte le imprese figlie di imprese figlie sono parimenti considerate imprese figlie dell'impresa madre che e' a capo di tali imprese; s) partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attivita' del partecipante. Si ha comunque partecipazione quando un soggetto e', direttamente o tramite un legame di controllo, titolare di almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa. Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona; s-bis) partecipazione qualificata: la partecipazione di cui all'articolo 19 del TUB, all'articolo 15 del TUF, all'articolo 68 del CAP; t) gruppo: un insieme di imprese composto dalla impresa madre, dalle imprese figlie e dalle societa' in cui l'impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione, nonche' dalle imprese soggette a direzione unitaria in virtu' di accordi o clausole statutarie e da quelle in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse; t-bis) controllo: la relazione di cui all'articolo 23 del TUB, all'articolo 72 del CAP; u) stretti legami: i legami tra due o piu' persone fisiche o giuridiche consistenti in una partecipazione, un legame di controllo o una situazione nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo; v) societa' di partecipazione finanziaria mista: un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario; z) autorita' competenti: le autorita' nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle societa' di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d'investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo; aa) autorita' competenti rilevanti: 1) le autorita' competenti dei Paesi dell'Unione europea preposte all'esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente ad un conglomerato finanziario in particolare sulla capogruppo di un settore; 2) il coordinatore se diverso dalle autorita' di cui al numero 1; 3) le altre autorita' competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorita' di cui ai numeri 1 e 2; queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di mercato delle imprese regolamentate del conglomerato in altri Stati comunitari, specie se essa supera il 5 per cento, e dell'importanza all'interno del conglomerato di qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un altro Stato membro; bb) autorita' di vigilanza italiane: le autorita' di vigilanza italiane competenti sui settori bancario, assicurativo e dei servizi di investimento; cc) operazioni intragruppo: tutte le operazioni in cui l'adempimento di un'obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito, a favore delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario dipende, direttamente o indirettamente, da altre imprese dello stesso gruppo o da qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami; dd) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale, di portata tale da compromettere la solvibilita' o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei rischi precedenti; ee) requisiti di adeguatezza patrimoniale complessivi: l'ammontare minimo dei fondi propri di un'impresa regolamentata a fronte dei rischi complessivi della propria attivita', calcolato per le singole imprese in base alle rispettive norme settoriali; ff) vigilanza supplementare a livello di conglomerato: la vigilanza ulteriore, rispetto a quella prevista da ogni ordinamento nazionale di settore, che si effettua considerando unitariamente il conglomerato finanziario, ai fini stabiliti all'articolo 2, comma 1.". Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Finalita' e destinatari della vigilanza supplementare). - 1. La vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario ha per scopo la salvaguardia della stabilita' del conglomerato nel suo complesso e delle imprese, regolamentate, che ne fanno parte, nonche' la prevenzione degli effetti destabilizzanti sul sistema finanziario derivanti dalle difficolta' finanziarie delle imprese appartenenti a un conglomerato finanziario. 1-bis. Fatte salve le norme settoriali in materia di vigilanza, le autorita' competenti assicurano, nei limiti e nei modi previsti dal presente decreto, la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 1, lettera g). 2. Sono sottoposte a vigilanza supplementare, a livello di conglomerato, le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, tra le quali rientrano anche le imprese regolamentate: a) a capo di un conglomerato finanziario; b) la cui impresa madre e' una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell'Unione europea; c) che sono legate ad un'altra impresa del settore finanziario da una relazione, diversa dal controllo, che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtu' di accordi o per effetto della quale gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone. 3. I conglomerati finanziari che risultano essere sottogruppi di un altro conglomerato finanziario sono sottoposti a vigilanza supplementare nell'ambito di quest'ultimo. 4. Nel caso di soggetti che detengono partecipazioni o esercitano un'influenza notevole senza detenere partecipazioni o altri legami finanziari in una o piu' imprese regolamentate che non costituiscono un conglomerato finanziario, le autorita' competenti rilevanti, di comune accordo, determinano se e in che misura debba essere esercitata la vigilanza supplementare su tali imprese regolamentate, come se costituissero un conglomerato finanziario. Per l'esercizio di tale vigilanza occorre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), nn. 2) e 3), o b), nn. 2) e 3). 5. Salvo quanto disposto dall'articolo 11, l'esercizio della vigilanza supplementare a livello di conglomerato finanziario non implica l'esercizio della vigilanza individuale su societa' di partecipazione finanziaria mista, su imprese regolamentate di un Paese terzo appartenenti a un conglomerato finanziario o su imprese non regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario. 6. Le societa' di gestione patrimoniale inserite in un gruppo individuato come un conglomerato finanziario, ai sensi dell'articolo 3, rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza supplementare ai sensi del presente decreto. 7. Restano ferme le rispettive norme settoriali previste per le societa' di gestione patrimoniale ai fini dell'applicazione della vigilanza individuale, della vigilanza consolidata, ove le societa' di gestione patrimoniale siano incluse in un gruppo bancario o in un gruppo di societa' di investimento mobiliare, e della vigilanza supplementare a livello di gruppo assicurativo, ove le societa' di gestione patrimoniale siano incluse in un gruppo di imprese di assicurazione. 8. Ai fini della vigilanza supplementare di cui al presente decreto, le societa' di gestione patrimoniale rientrano nel settore finanziario relativo al gruppo (bancario, assicurativo, di servizi di investimento) a cui appartengono. Nel caso in cui le societa' di gestione patrimoniale non appartengano a nessun gruppo ma appartengano a un conglomerato finanziario, le medesime rientrano nel settore finanziario di maggiori dimensioni del conglomerato." Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Nozione e identificazione di conglomerato finanziario). - 1. Costituisce un conglomerato finanziario, qualsiasi gruppo, o sottogruppo di un gruppo, che soddisfi le seguenti condizioni: a) qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata: 1) questa sia un'impresa madre di un'altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa che detiene una partecipazione in altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtu' di accordi o clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone; 2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento; 3) le attivita' consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attivita' consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente; b) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata: 1) le attivita' del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, ai sensi del comma 2; 2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento; 3) le attivita' consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attivita' consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei sommi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente; c) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata, le attivita' del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario; d) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento; e) le attivita' consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attivita' consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi finanziari siano entrambe significative. 1-bis) Le autorita' competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo collaborano strettamente tra loro al fine di stabilire se il gruppo costituisce un conglomerato finanziario. In particolare, se un'autorita' competente ritiene che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato, comunica tale circostanza alle altre autorita' competenti interessate. 2. Le attivita' di un gruppo di imprese sono considerate principalmente di carattere finanziario, ai sensi del comma 1, lettera b), n.1) se il rapporto tra il totale dello stato patrimoniale delle imprese, regolamentate o meno, operanti nel settore finanziario e appartenenti al gruppo e il totale dello stato patrimoniale del gruppo nel suo complesso e' superiore al 40 per cento. 3. Si considerano significative, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), le attivita' svolte nei diversi settori finanziari se, per ciascun settore finanziario, il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilita' del medesimo settore finanziario, calcolati in conformita' delle pertinenti norme settoriali, e il totale dei requisiti di solvibilita' delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e' superiore al 10 per cento. 4. Le attivita' svolte nei diversi settori finanziari si presumono significative ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), anche nel caso in cui il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo sia superiore a 6 miliardi di euro. 4-bis. Ai fini del presente articolo il settore finanziario di minori dimensioni e il settore finanziario piu' importante di un conglomerato finanziario sono, rispettivamente, il settore con il valore medio piu' basso e quello con il valore medio piu' elevato ai sensi del comma 3. 4-ter. Le societa' di gestione patrimoniale e i gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui appartengono all'interno del gruppo; ove non appartengano a un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni. 5. Il calcolo di cui al presente articolo relativo allo stato patrimoniale e' effettuato sulla base del totale dello stato patrimoniale aggregato delle imprese appartenenti al gruppo, in conformita' dei loro conti annuali. Ai fini di tale calcolo, le imprese in cui e' detenuta una partecipazione sono prese in considerazione per l'importo del loro stato patrimoniale totale corrispondente alla quota aggregata proporzionale detenuta dal gruppo. Tuttavia, qualora siano disponibili conti consolidati, questi sono utilizzati in luogo di quelli aggregati. 6. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le autorita' competenti rilevanti possono, di comune accordo e in casi eccezionali, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il parametro della struttura dei redditi o con quello delle attivita' fuori bilancio o con entrambi o anche aggiungere uno o entrambi tali parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare. 6-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, le autorita' competenti rilevanti, di comune accordo, possono: a) escludere un'impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei casi di cui all'articolo 7, comma 4; nei casi di cui alla lettera a) della stessa disposizione l'esenzione non puo' essere concessa qualora le autorita' ritengano che l'impresa ha stabilito la sede in uno Stato extracomunitario al fine di eludere la regolamentazione a cui sarebbe soggetta nell'Unione europea; b) al fine di evitare bruschi cambiamenti del regime di vigilanza, identificare il conglomerato purche' le soglie di cui ai commi 2, 3 e 4 siano state superate per 3 anni consecutivi oppure indipendentemente da detto requisito temporale qualora la struttura del gruppo subisca modifiche significative; c) escludere una o piu' partecipazioni nel settore di minori dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive per l'identificazione di un conglomerato finanziario e, considerate nel loro insieme, siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare. 6-ter. Qualora sia stato individuato un conglomerato finanziario ai sensi dei commi 2, 3 e 4, le decisioni di cui al comma 6-bis sono adottate su proposta del coordinatore del conglomerato. 6-quater. Al fine di evitare bruschi cambiamenti di regime per i conglomerati gia' soggetti a vigilanza supplementare, nel caso in cui i rapporti indicati ai commi 2 e 3 scendano al di sotto rispettivamente del 40 per cento o del 10 per cento, si applicano per i tre anni successivi coefficienti ridotti rispettivamente pari al 35 per cento e all'8 per cento. Analogamente, se il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo scende al di sotto di 6 miliardi di euro si applica per i tre anni successivi una soglia inferiore, pari a 5 miliardi di euro. 6-quinquies. Il coordinatore, con l'accordo delle altre autorita' competenti rilevanti, puo', durante il periodo di cui al comma 6-quater, non applicare i coefficienti o l'importo ridotti. 6-sexies. Le autorita' competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicita' annuale la situazione dei gruppi alla luce dei criteri quantitativi enunciati nel presente articolo." Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Esonero del conglomerato finanziario dalla vigilanza supplementare). - 1. Le autorita' competenti rilevanti possono, di comune accordo, esonerare un gruppo dall'ambito di applicazione della vigilanza supplementare stabilita dal presente decreto ovvero dall'applicazione dei soli articoli 8, 9 o 10, ove ricorra uno dei seguenti casi: a) l'attivita' esercitata nei diversi settori finanziari e' significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ma non dell'articolo 3, comma 3; b) l'attivita' esercitata nei diversi settori finanziari e' significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, ma il settore di minori dimensioni presenta un totale dello stato patrimoniale inferiore a 6 miliardi di euro.» 2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono disposte dalle autorita' competenti rilevanti qualora esse ritengano, di comune accordo, che l'applicazione della vigilanza supplementare o delle disposizioni richiamate al comma 1 non sia necessaria oppure sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare. 3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono notificate alle altre autorita' competenti interessate e, salvo circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorita' competenti che le hanno adottate. 4. Le autorita' competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicita' annuale i casi di esclusione dall'applicazione della vigilanza supplementare.» Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Nomina e compiti del coordinatore). - 1. Tra le autorita' competenti, comprese quelle del Paese dove ha la sede principale la societa' di partecipazione finanziaria mista, e' individuata l'autorita' di vigilanza responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare, di seguito denominata coordinatore. 2. La presenza di un coordinatore con compiti specifici in materia di vigilanza supplementare lascia impregiudicati i compiti e le responsabilita' attribuite alle autorita' competenti ai sensi delle norme settoriali. 3. L'individuazione e' effettuata sulla base dei seguenti criteri: a) qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata all'esercizio dell'attivita'; b) qualora a capo di un conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente individuata sulla base dei seguenti criteri: 1) nel caso in cui l'impresa madre di un'impresa regolamentata sia una societa' di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata ai sensi delle pertinenti norme settoriali; 2) nel caso in cui piu' imprese regolamentate con sede principale nell'Unione europea abbiano come impresa madre la stessa societa' di partecipazione finanziaria mista e una di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la societa' di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro; 3) nel caso in cui nello Stato membro in cui la societa' di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale siano state autorizzate piu' imprese regolamentate operanti in diversi settori finanziari, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario di maggiori dimensioni; 4) nel caso in cui a capo del conglomerato finanziario vi siano piu' societa' di partecipazione finanziaria mista con la sede principale in diversi Paesi dell'Unione europea in ciascuno dei quali sia presente un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata che presenti il totale dello stato patrimoniale piu' elevato, nel caso in cui tali imprese operino nello stesso settore finanziario, ovvero dall'autorita' competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario di maggiori dimensioni; 5) nel caso in cui piu' imprese regolamentate con sede principale nell'Unione europea abbiano come impresa madre la stessa societa' di partecipazione finanziaria mista e nessuna di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la societa' di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale piu' elevato nel settore finanziario di maggiori dimensioni; 6) nel caso in cui un conglomerato finanziario sia un gruppo che non fa capo a un'impresa madre o in qualsiasi altro caso, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale piu' elevato nel settore finanziario di maggiori dimensioni. 4. Il coordinatore, individuato in conformita' del comma 3, comunica all'impresa madre al vertice di un gruppo o, in assenza di questa, all'impresa regolamentata con il piu' elevato totale dello stato patrimoniale nel settore finanziario di maggiori dimensioni di un gruppo che il gruppo e' stato individuato come conglomerato finanziario ai sensi dell'articolo 3, nonche' la designazione del coordinatore. Il coordinatore informa altresi' le autorita' competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorita' competenti dello Stato membro nel quale la societa' di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonche' il comitato congiunto. 5. In casi particolari, le autorita' competenti rilevanti possono, di comune accordo e consultato il conglomerato finanziario, stabilire di non applicare i criteri di cui al comma 3 qualora cio' risulti opportuno in considerazione della struttura del conglomerato e dell'importanza relativa delle sue attivita' in altri Paesi e nominare quale coordinatore un'autorita' competente diversa. 6. I compiti di vigilanza supplementare del coordinatore includono: a) il coordinamento della raccolta e della diffusione di informazioni pertinenti o essenziali tra le autorita' competenti, sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni sia nelle situazioni di emergenza, ivi compresa la diffusione di informazioni importanti ai fini dell'esercizio della vigilanza da parte di un'autorita' competente ai sensi delle norme settoriali; b) la valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza e la valutazione della situazione finanziaria di un conglomerato finanziario; c) la valutazione dell'osservanza delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi e di operazioni intragruppo di cui agli articoli 7, 8 e 9; d) la valutazione complessiva delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi, tenendo sotto controllo, in particolare, i possibili rischi di contagio all'interno del conglomerato finanziario, i rischi di conflitto di interessi, i rischi di arbitraggio fra norme settoriali ed il livello o volume dei rischi; e) la valutazione della struttura, dell'organizzazione e del sistema di controllo interno del conglomerato finanziario, di cui all'articolo 10; f) la pianificazione e il coordinamento delle attivita' di vigilanza, in collaborazione con le autorita' competenti rilevanti, sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni sia in situazioni di emergenza. 7. Il coordinatore, le altre autorita' competenti rilevanti e, ove necessario, le altre autorita' competenti interessate concludono accordi di coordinamento al fine di agevolare la vigilanza supplementare. L'accordo di coordinamento puo' conferire al coordinatore ulteriori compiti necessari per l'esercizio della vigilanza supplementare e puo' specificare le procedure per il processo decisionale fra le autorita' competenti rilevanti e per la collaborazione con le altre autorita' competenti. 8. Il coordinatore puo' chiedere alle autorita' competenti del Paese dell'Unione europea nel quale ha la sede principale un'impresa madre, le quali non esercitino esse stesse la vigilanza supplementare, di sollecitare dall'impresa madre tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio dei suoi compiti di coordinamento e di trasmettergliele. 9. Al fine di evitare la duplicazione delle segnalazioni alle varie autorita' coinvolte nella vigilanza, se il coordinatore necessita di informazioni gia' fornite a un'altra autorita' competente conformemente alle norme settoriali, si rivolge all'autorita' in possesso di tali informazioni. 9-bis. Le autorita' competenti rilevanti, tenendo conto degli orientamenti del comitato congiunto, collaborano fra loro e con le autorita' dei Paesi terzi e agevolano l'esercizio della vigilanza supplementare tramite: a) i collegi di supervisori istituiti in base alle norme settoriali, eventualmente integrati su richiesta del coordinatore in qualita' di autorita' di vigilanza consolidata bancaria o del gruppo assicurativo; b) gli accordi di coordinamento di cui al comma 7, che formano parte separata degli accordi di collaborazione e coordinamento definiti ai sensi delle norme settoriali." Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorita' competenti e con il comitato congiunto). - 1. Fatte salve le rispettive responsabilita' definite dalle norme settoriali, ai fini della vigilanza supplementare, il coordinatore e le autorita' competenti preposte all'esercizio della vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario cooperano strettamente tra loro fornendo a richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicando di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Agli stessi fini cooperano con il comitato congiunto e forniscono senza indugio ad esso tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti. 2. Le autorita' di vigilanza italiane competenti scambiano informazioni con le altre autorita' di vigilanza competenti e non possono opporre a queste ultime il segreto d'ufficio. 3. La cooperazione prevede almeno la raccolta e lo scambio di informazioni in merito ai seguenti elementi: a) l'identificazione della forma giuridica e della struttura organizzativa e di governo societario del gruppo, ivi inclusa l'individuazione di tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate a livello dell'impresa madre capogruppo, nonche' delle autorita' competenti delle imprese regolamentate del gruppo; b) le strategie del conglomerato finanziario; c) la situazione finanziaria del conglomerato finanziario, in particolare per quanto attiene all'adeguatezza patrimoniale, alle operazioni intragruppo, alla concentrazione dei rischi e alla redditivita'; d) i principali azionisti e coloro che svolgono funzioni di direzione e amministrazione del conglomerato finanziario; e) l'organizzazione, i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno a livello del conglomerato finanziario; f) le procedure per la raccolta di informazioni presso le imprese appartenenti al conglomerato finanziario e la verifica di tali informazioni; g) i problemi incontrati dalle imprese regolamentate o da altre imprese del conglomerato finanziario, suscettibili di arrecare un serio pregiudizio alle imprese regolamentate; h) le sanzioni di rilevante entita' e i provvedimenti straordinari adottati dalle autorita' competenti in conformita' delle norme settoriali o del presente decreto. 4. Prima di adottare una decisione rilevante ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza di altre autorita' competenti e fatte salve le rispettive responsabilita' definite dalle norme settoriali, le autorita' competenti interessate si consultano in merito: a) ai mutamenti nell'azionariato e nella struttura organizzativa e gestionale delle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, che necessitano dell'approvazione ovvero dell'autorizzazione delle autorita' competenti; b) alle sanzioni di rilevante entita' e ai provvedimenti straordinari adottati dalle autorita' competenti. 5. Un'autorita' competente puo' decidere di non procedere alla consultazione di cui al comma 4 in situazioni di urgenza o qualora cio' possa compromettere l'efficacia delle decisioni. In tali casi, l'autorita' competente informa prontamente le altre autorita' competenti. 6. Qualora le informazioni di cui al comma 3 del presente articolo siano gia' state fornite a un'autorita' competente ai sensi delle norme settoriali, le altre autorita' competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono richiedere direttamente le informazioni all'autorita' gia' in possesso delle stesse. 7. La raccolta o il possesso di informazioni concernenti imprese appartenenti a un conglomerato finanziario, diverse dalle imprese regolamentate, non implica in alcun modo che le autorita' competenti siano tenute ad esercitare compiti di vigilanza individuale su tali imprese. 8. Nell'osservanza delle norme settoriali, le autorita' competenti possono scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario anche con le banche centrali, il sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea e il CERS, nella misura in cui cio' sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti. 9. Le imprese e le persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare possono scambiare informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare reciprocamente e con l'ABE, l'AESFEM, l'AEAP, ove necessario tramite il comitato congiunto. 10. Le autorita' competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono accedere a tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio di tale vigilanza; la richiesta di informazioni puo' essere effettuata direttamente dalle singole autorita' competenti ai soggetti vigilati dalla medesima autorita' oppure indirettamente, per il tramite dell'autorita' di vigilanza di settore, per le imprese regolamentate non vigilate dall'autorita' richiedente. Nei confronti delle societa' di partecipazione finanziaria mista la richiesta di informazioni e' inoltrata per il tramite dell'autorita' di vigilanza preposta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11. 11. Ai fini della vigilanza supplementare, le imprese regolamentate italiane forniscono, per il tramite delle competenti autorita' di vigilanza italiane, informazioni alle autorita' di vigilanza di altri Paesi dell'Unione europea.» Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Adeguatezza patrimoniale supplementare). - 1. Fatte salve le norme settoriali in materia di adeguatezza patrimoniale, le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario assicurano, mediante un'appropriata politica di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario, che il totale dei mezzi propri disponibili a livello di conglomerato finanziario sia in ogni momento almeno equivalente ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti sulla base di uno dei metodi di calcolo indicati nell'allegato. Il coordinatore, previa consultazione con le altre autorita' competenti rilevanti e con il conglomerato finanziario stesso, individua il metodo di calcolo da applicare. 2. Il coordinatore valuta i requisiti di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario e verifica che il calcolo dei requisiti di cui al comma 1, sia effettuato almeno una volta l'anno dalle imprese regolamentate o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista. Ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale sono incluse nell'ambito della vigilanza supplementare tutte le imprese appartenenti al settore finanziario e le societa' di partecipazione finanziaria mista. 3. Il risultato del calcolo e i dati necessari per quest'ultimo sono trasmessi al coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista a capo del conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorita' competenti rilevanti e del conglomerato finanziario. 4. Il coordinatore puo' decidere di escludere una determinata impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei seguenti casi: a) qualora l'impresa abbia sede in un Paese non appartenente all'Unione europea nel quale esistano ostacoli giuridici alla trasmissione delle informazioni necessarie; non sono considerati ostacoli le norme settoriali in materia di obbligo per le autorita' competenti di negare l'autorizzazione qualora sia impedito loro l'effettivo esercizio dei compiti di vigilanza; b) qualora l'impresa sia di interesse trascurabile ai fini dell'obiettivo della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario; le imprese di interesse trascurabile devono comunque essere incluse se, considerate nel loro insieme, presentano un interesse non trascurabile; c) qualora l'inclusione di un'impresa sia inopportuna o fuorviante in relazione agli obiettivi della vigilanza supplementare. In tal caso, salvo situazioni di urgenza, l'esclusione e' decisa dal coordinatore sentite le altre autorita' competenti rilevanti. 5. Il coordinatore e le autorita' di vigilanza rilevanti possono stabilire, di comune accordo, i limiti quantitativi e le caratteristiche qualitative dell'impresa ai fini della esclusione dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare. 6. Nel caso in cui il coordinatore decida l'esclusione di un'impresa regolamentata italiana dal calcolo dell'adeguatezza patrimoniale, ai sensi del comma 4, lettera b), le autorita' di vigilanza italiane possono chiedere all'impresa a capo del conglomerato finanziario di fornire informazioni per agevolare l'esercizio della vigilanza sull'impresa regolamentata. 6-bis. Ai fini della verifica dell'adeguatezza patrimoniale supplementare di un conglomerato finanziario, qualora si applichi il metodo 1 (consolidamento contabile) di cui all'allegato, i fondi propri e i requisiti di solvibilita' delle imprese del gruppo sono calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e ambito del consolidamento. Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all'allegato, il calcolo tiene conto della quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo.». Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Concentrazione dei rischi). - 1. Fatte salve le norme settoriali, le imprese regolamentate o le societa' di partecipazione finanziaria mista riferiscono, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, al coordinatore in merito ad ogni significativa concentrazione dei rischi a livello del conglomerato finanziario. La soglia di significativita' e' definita dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorita' competenti rilevanti e del conglomerato stesso, ponendo a base i fondi propri obbligatori o le riserve tecniche. 2. Il coordinatore, previa consultazione delle altre autorita' competenti, individua il tipo di rischi che le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario sono tenute a segnalare, tenendo conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato finanziario. 3. Le informazioni necessarie sono trasmesse al coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista che e' a capo del conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore previa consultazione delle altre autorita' competenti rilevanti e del conglomerato finanziario. 4. Le autorita' di vigilanza competenti rilevanti, possono di comune accordo disporre limiti quantitativi ovvero adottare altre misure che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo a qualsiasi concentrazione dei rischi a livello di conglomerato finanziario. 5. Qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia una societa' di partecipazione finanziaria mista, le norme settoriali in materia di concentrazione dei rischi del settore finanziario di maggiori dimensioni si applicano a tale settore finanziario nel suo complesso, ivi compresa la societa' di partecipazione finanziaria mista.» 6. Le concentrazioni dei rischi sono sottoposte alla valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza supplementare da parte del coordinatore. 7. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 21, comma 6, della direttiva 2002/87/CE e successive modificazioni, le autorita' di vigilanza italiane rendono noti al Ministero dell'economia e delle finanze i principi applicati in materia di vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi. 7-bis. Le autorita' competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.». Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Operazioni intragruppo). - 1. Fatte salve le norme settoriali, le imprese regolamentate o le societa' di partecipazione finanziaria mista riferiscono, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, al coordinatore in merito alle operazioni intragruppo significative delle imprese regolamentate effettuate all'interno del conglomerato finanziario. La soglia di significativita' e' definita dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorita' competenti rilevanti e del conglomerato stesso, ponendo a base i fondi propri obbligatori o le riserve tecniche. 2. Fino all'individuazione, da parte del coordinatore, della soglia di significativita' delle operazioni intragruppo, si presumono significative le operazioni superiori al 5 per cento dell'importo totale dei requisiti di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato. 3. Il coordinatore, previa consultazione delle altre autorita' competenti, individua il tipo di operazioni che le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario sono tenute a segnalare, tenendo conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato. 4. Le informazioni necessarie sono trasmesse al coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista che e' a capo del conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore previa consultazione delle altre autorita' competenti rilevanti e del conglomerato finanziario. 5. Al fine di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, le autorita' di vigilanza competenti rilevanti possono, di comune accordo, fissare limiti quantitativi o requisiti qualitativi ovvero adottare altre misure che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare riguardo alle operazioni intragruppo di imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario. 6. Qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia una societa' di partecipazione finanziaria mista, le norme settoriali in materia di operazioni intragruppo del settore finanziario di maggiori dimensioni si applicano a tale settore comprensivo della societa' di partecipazione finanziaria mista. 7. Le operazioni intragruppo sono sottoposte alla valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza supplementare da parte del coordinatore. 8. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 21, comma 6, della direttiva 2002/87/CE e successive modificazioni, le autorita' di vigilanza italiane rendono noti al Ministero dell'economia e delle finanze i principi applicati in materia di vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo. 8-bis. Le autorita' competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.». Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Controlli interni e procedure di gestione del rischio). - 1. Le imprese regolamentate pongono in essere nell'ambito del conglomerato finanziario e nel rispetto dei principi contenuti nei commi 2 e 3, adeguati meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio, comprese idonee procedure amministrative e contabili. 2. Le procedure di gestione del rischio includono: a) governo societario e gestione sani, con l'approvazione e la revisione periodica delle strategie e delle politiche da parte dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione a livello del conglomerato finanziario per quanto concerne tutti i rischi assunti; b) opportune politiche di adeguatezza patrimoniale, al fine di anticipare l'impatto della strategia aziendale sul profilo del rischio e sui requisiti patrimoniali conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 e dell'allegato al presente decreto; c) procedure atte ad assicurare che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere in tutte le imprese incluse nel campo di applicazione della vigilanza supplementare, al fine di consentire la quantificazione, il monitoraggio e il controllo dei rischi a livello del conglomerato finanziario; c-bis) accordi conclusi per contribuire e sviluppare, ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi. Tali accordi sono aggiornati su base regolare. 3. I meccanismi di controllo interno includono: a) meccanismi adeguati per quanto concerne l'adeguatezza patrimoniale al fine di individuare e quantificare tutti i rischi materiali incorsi e stabilire un collegamento corretto tra mezzi propri e rischi; b) valide procedure di segnalazione e contabili, atte a consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio ed il controllo delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi. 4. Coerentemente con le pertinenti norme settoriali, in ogni impresa soggetta alla vigilanza supplementare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono istituiti adeguati meccanismi di controllo interno, definiti dalle autorita' di vigilanza competenti mediante specifici accordi di coordinamento, per l'elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare. 5. Il coordinatore valuta, sotto il profilo della vigilanza supplementare, le procedure e i meccanismi di cui al presente articolo per il conglomerato finanziario nel suo complesso. 5-bis. Le imprese regolamentate incluse in un conglomerato finanziario forniscono periodicamente alle autorita' competenti informazioni circa la propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa a livello di conglomerato finanziario, anche con riferimento alle imprese figlie non regolamentate e alle succursali o sedi secondarie significative. 5-ter. Le imprese regolamentate facenti parte di un conglomerato finanziario pubblicano annualmente, nell'informativa pubblica di bilancio, una descrizione della propria forma giuridica, struttura di governo societario e organizzativa. 5-quater. Le autorita' competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio, nonche' la coerenza con i processi di revisione di vigilanza previsti dalle norme settoriali, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario. 5-quinquies. Qualora il coordinatore svolga prove di stress sui conglomerati finanziari, le autorita' competenti rilevanti cooperano a tal fine con il coordinatore. Nello svolgimento delle prove di stress il coordinatore tiene conto degli eventuali orientamenti del comitato congiunto e comunica a quest'ultimo i risultati.». Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 11 (Requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle societa' di partecipazione finanziaria mista). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le societa' di partecipazione finanziaria mista devono possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita' determinati ai sensi delle norme settoriali applicabili al settore di maggiori dimensioni del conglomerato finanziario. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio secondo quanto previsto dalle norme settoriali applicabili ai sensi del comma 1. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali. 3. Si applicano le cause di sospensione temporanea dalla carica previste dalle norme settoriali di cui al comma 1. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.». Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Poteri supplementari e misure di esecuzione). - 1. In caso di mancata osservanza dei requisiti di vigilanza supplementare di cui agli articoli da 7 a 10 da parte delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario o qualora tali requisiti siano rispettati ma la solvibilita' sia comunque compromessa oppure qualora le operazioni intragruppo o la concentrazione dei rischi compromettano la posizione finanziaria delle imprese regolamentate, le autorita' competenti, anche su richiesta del coordinatore, possono adottare: a) i provvedimenti di cui all'articolo 53, comma 3, del TUB, all'articolo 7 del TUF, all'articolo 188, comma 1, e all'articolo 191 del CAP; a-bis) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo I Sezioni I, II e III e Capo II del TUB; b) i provvedimenti di cui alla Parte II, Titolo IV del TUF; c) i provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III, e dal Titolo XVI, Capi I, II, III, IV e VII del CAP. 2. Nei confronti delle societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia, i provvedimenti di cui al comma 1, lettere da a-bis) a c), sono disposti o proposti dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali. 3. Nei casi di cui al comma 1, nei confronti delle societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, appartenenti ad un conglomerato finanziario, l'autorita' di vigilanza italiana che svolge funzioni di coordinatore puo' chiedere all'autorita' di vigilanza estera competente i provvedimenti necessari a rimediare alla situazione nel piu' breve tempo possibile. 4. Per le specifiche finalita' di questo articolo, il coordinatore e le altre autorita' competenti interessate coordinano la loro attivita' anche, se del caso, con specifici accordi.». Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 15 (Vigilanza supplementare equivalente). - 1. Le imprese regolamentate che non rientrano nel campo di applicazione della vigilanza supplementare di cui all'articolo 2, comma 2, e la cui impresa madre sia un'impresa regolamentata o una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un Paese non appartenente all'Unione europea sono sottoposte a vigilanza supplementare secondo i limiti e le modalita' indicate nel presente articolo. 2. L'autorita' di vigilanza italiana, che rivestirebbe il ruolo di coordinatore qualora venissero applicate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, verifica se le imprese regolamentate, di cui al comma 1, siano sottoposte a vigilanza da parte di un'autorita' competente di un Paese non appartenente all'Unione europea, equivalente alla vigilanza supplementare prevista dalle disposizioni del presente decreto. La verifica e' effettuata di iniziativa oppure su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell'Unione europea. 3. L'autorita' di vigilanza italiana, di cui al comma 2, consulta le altre autorita' competenti rilevanti e tiene conto, nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, degli orientamenti forniti dal comitato congiunto. Se l'autorita' di vigilanza italiana e' in disaccordo con la decisione adottata da un'altra autorita' competente rilevante puo' ricorrere rispettivamente all'ABE, all'AESFEM o all'AEAP per la risoluzione delle controversie in situazioni transfrontaliere prevista dalle disposizioni dell'Unione europea. 4. Qualora dalla verifica risulti l'assenza di una vigilanza supplementare equivalente, le autorita' di vigilanza italiane applicano alle imprese regolamentate, di cui al comma 1, le disposizioni in materia di vigilanza supplementare previste dal presente decreto oppure i metodi alternativi di vigilanza supplementare di cui al comma 5, che consentano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare di cui all'articolo 2. 5. I metodi alternativi di vigilanza supplementare sono concordati dall'autorita' di vigilanza italiana, di cui al comma 2, con le altre autorita' competenti rilevanti e comunicati alle autorita' competenti interessate e alla Commissione europea. In particolare, l'autorita' di vigilanza italiana di cui al comma 2 puo' disporre la costituzione di una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un Paese dell'Unione europea e applicare la vigilanza supplementare di cui al presente decreto alle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario facenti capo a tale societa' di partecipazione. 6. Ferme restando le norme settoriali sulla cooperazione con autorita' di Stati non appartenenti all'Unione europea, le autorita' di vigilanza italiane possono negoziare accordi con uno o piu' Paesi terzi in merito alle modalita' di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario. Il risultato di tali negoziati e' comunicato alla Commissione europea.». Si riporta il testo dell'allegato del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Allegato (previsto dall'art. 10, comma 2, lettera b)) 1. Metodi di calcolo A) Metodo del «consolidamento contabile». Il calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario e' effettuato sulla base dei conti consolidati. I requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare sono calcolati come differenza tra: i) i fondi propri del conglomerato finanziario calcolati sulla base della posizione consolidata del gruppo; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali; e, ii) la somma dei requisiti di solvibilita' per ogni settore finanziario rappresentato nel gruppo; i requisiti di solvibilita' per ogni settore finanziario sono calcolati conformemente alle rispettive norme settoriali. Per le imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario che non sono incluse nei predetti calcoli dei requisiti di solvibilita' settoriali, si calcola un requisito di solvibilita' teorico. La differenza non puo' essere negativa. B) Metodo della «deduzione e aggregazione». Il calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario e' effettuato sulla base dei conti di ciascuna impresa del gruppo. I requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare sono calcolati come la differenza tra: i) la somma dei fondi propri di ciascuna impresa, regolamentata o meno, operante nel settore finanziario, appartenente al conglomerato finanziario; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali; e, ii) la somma dei requisiti di solvibilita' di ciascuna impresa regolamentata e non regolamentata, operante nel settore finanziario, appartenente al gruppo; i requisiti di solvibilita' sono calcolati in conformita' delle rispettive norme settoriali, e del valore contabile delle partecipazioni in altre imprese del gruppo. Nel calcolo si tiene conto della quota proporzionale detenuta dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo. Per «quota proporzionale» si intende la quota del capitale sottoscritto, detenuta direttamente o indirettamente da tale impresa. Per le imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario si calcola un requisito di solvibilita' teorico. Si tiene conto dei fondi propri e dei requisiti di solvibilita' ai fini del calcolo della loro quota proporzionale di cui al precedente capoverso, conformemente a quanto previsto al paragrafo 2 del presente allegato. La differenza non puo' essere negativa. C) Combinazione di metodi. Le autorita' competenti possono consentire una combinazione dei metodi A) e B). 2. Principi tecnici A) Forma e portata del calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare. Indipendentemente dal metodo applicato, se l'impresa e' un'impresa figlia e presenta un deficit rispetto al requisito di adeguatezza patrimoniale supplementare, oppure un deficit di solvibilita' teorico nel caso si tratti di un'impresa non regolamentata operante nel settore finanziario, il deficit di solvibilita' dell'impresa figlia va considerato per intero. Se in quest'ultimo caso, secondo il coordinatore, la responsabilita' dell'impresa madre che detiene una quota del capitale e' limitata rigorosamente e inequivocabilmente a tale quota di capitale, il coordinatore puo' consentire che il deficit di solvibilita' dell'impresa figlia sia considerato su base proporzionale. In assenza di legami patrimoniali tra le imprese di un conglomerato finanziario, il coordinatore, previa consultazione delle altre autorita' competenti rilevanti, stabilisce la quota proporzionale da prendere in considerazione, tenendo conto delle passivita' che derivano dai legami esistenti. B) Altri principi tecnici. Indipendentemente dal metodo usato per il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, il coordinatore, e ove necessario, le altre autorita' competenti interessate, provvedono all'applicazione dei seguenti principi: i) deve essere eliminato il computo multiplo degli elementi ammessi per il calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato (multiple gearing) nonche' ogni altra costituzione indebita di fondi propri grazie ad operazioni interne al gruppo. Al fine di assicurare l'eliminazione del computo multiplo e della costituzione di fondi propri grazie ad operazioni interne al gruppo, le autorita' competenti applicano per analogia i principi fissati in materia dalle relative norme settoriali; ii) i requisiti di solvibilita' per ognuno dei diversi settori finanziari di un conglomerato finanziario sono coperti da elementi dei fondi propri conformemente alle corrispondenti norme settoriali; in caso di deficit di fondi propri a livello di conglomerato finanziario, solo gli elementi dei fondi propri ammessi ai sensi di ciascuna norma settoriale («capitale intersettoriale») possono essere presi in considerazione ai fini della verifica dell'osservanza dei requisiti di solvibilita'. Se le norme settoriali prescrivono limiti all'ammissibilita' di determinati fondi propri classificabili come capitale intersettoriale, tali limiti si applicano, in quanto compatibili, al calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario. Nel calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario, le autorita' competenti tengono altresi' conto dell'efficacia della trasferibilita' e disponibilita' di fondi propri tra le varie imprese del gruppo, alla luce degli obiettivi delle norme sull'adeguatezza patrimoniale. Quando, nel caso di un'impresa non regolamentata operante nel settore finanziario, viene calcolato un requisito di solvibilita' teorico, conformemente al paragrafo 1 del presente allegato, si intende per requisito di solvibilita' teorico il requisito patrimoniale che delle pertinenti norme settoriali qualora si trattasse di un'impresa regolamentata operante nel settore finanziario interessato; nel caso delle societa' di gestione patrimoniale, per requisito di solvibilita' si intende il requisito patrimoniale di cui all'articolo 5-bis, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 85/611/CEE; il requisito di solvibilita' teorico di una societa' di partecipazione finanziaria mista e' calcolato in base alle norme settoriali del settore finanziario di maggiori dimensioni nel conglomerato finanziario.».